L’Inpad è da sempre una dei maggiori Enti nazionali in fatto di erogazione di piccoli prestiti. Per tale motivo, cerchiamo di capire assieme come funziona un prestito Inpdap, quali sono i criteri di , ammissione al credito, quanto esso dura e come è possibile rinnovare il credito ricevuto.
Tutte queste informazioni e molte altre le potrete trovare solo continuando a leggere questo articolo di approfondimento.
Il presente regolamento disciplina i criteri per la concessione di piccoli prestiti (annuali, biennali e triennali) e di prestiti pluriennali diretti (quinquennali o decennali) agli iscritti alla Gestione Unitaria delle prestazioni creditizie e sociali istituita presso l’INPDAP. Le domande sono prese in esame e istruite dal competente Ufficio Provinciale o Territoriale per la conseguente erogazione del prestito in base all’ordine cronologico di presentazione e solo qualora risultino conformi ai criteri di seguito elencati e complete della relativa documentazione di volta in volta tassativamente richiesta. I prestiti vengono concessi nei limiti delle disponibilità finanziarie previste annualmente nel bilancio dell’Istituto per l’attività creditizia. Nel caso di non accoglimento della richiesta di finanziamento, il competente Ufficio Provinciale o Territoriale invierà all’iscritto richiedente apposita comunicazione di rigetto, con l’indicazione della motivazione.
L’INPDAP si riserva di introdurre modalità equipollenti di trasmissione della documentazione in via telematica, previa intesa con le Amministrazione di appartenenza.
L’offerta di credito da parte dell’Inpdap può essere suddivisa in due filoni principali distinti soprattutto per quanto riguarda la cadenza temporale e l’importo del finanziamento. Si distinguono infatti piccoli prestiti dai prestiti pluriennali.
Andiamo quindi a capire quali sono le condizioni per aderire a ciascuna delle tipologie di prodotto offerto, mettendone in evidenza le principali caratteristiche.
PRESTITI ANNUALI INPDAP
Il piccolo prestito annuale viene comunemente suddiviso in varie sottoprodotti:
Piccolo prestito annuale
Piccolo prestito biennale
Piccolo prestito triennale
Criteri per l’erogazione
1. Il piccolo prestito annuale consiste nell’erogazione di una somma pari ad una mensilità media netta di stipendio o di pensione, da restituire in 12 rate mensili consecutive. Nel caso in cui il richiedente non abbia in corso ritenute per cessioni del quinto dello stipendio o della pensione potrà essere erogata, a richiesta, una somma fino a due mensilità medie nette di stipendio o di pensione, fermo restando, per i pensionati, il limite del quinto cedibile.
2. Il piccolo prestito biennale consiste nell’erogazione di una somma pari a due mensilità medie nette di stipendio o di pensione, da restituire in 24 rate mensili consecutive. Nel caso in cui il richiedente non abbia in corso ritenute per cessioni del quinto dello stipendio o della pensione potrà essere erogata, a richiesta, una somma fino a quattro mensilità medie nette di stipendio o di pensione, fermo restando, per i pensionati, il limite del quinto cedibile.
3. Il piccolo prestito triennale consiste nell’erogazione di una somma pari a tre mensilità medie nette di stipendio o di pensione, da restituire in 36 rate mensili consecutive. Nel caso in cui il richiedente non abbia in corso ritenute per cessioni del quinto dello stipendio o della pensione potrà essere erogata, a richiesta, una somma fino a sei mensilità medie nette di stipendio o di pensione, fermo restando, per i pensionati, il limite del quinto cedibile. L’importo massimo erogabile per il piccolo prestito triennale è fissato in € 8.000.
4. Sull’importo lordo dei piccoli prestiti si applica il tasso di interesse nominale annuo del 4,25%, nonché la ritenuta dello 0,50% per spese di amministrazione e quella relativa al contributo del fondo rischi, secondo le misure percentuali previste, per le diverse categorie di richiedenti, dalla tabella allegata al presente regolamento. Gli importi delle spese di amministrazione e del contributo per il fondo rischi sono trattenuti all’atto dell’erogazione del piccolo prestito.
PRESTITI PLURIENNALI INPDAP
Tale tipologia di prestito si differenzia sostanzialmente dal piccolo prestito in quanto la durata del rimborso va da un minimo di 5 anni fino ad un massimo di dieci anni. Come potete capire tale prodotto serve soprattutto per finanziare delle cifre piuttosto importanti, come possono essere l’acquisto di una nuova automobile oppure l’esecuzione di lavori di ristrutturazione per la vostra casa. Scopiamone i dettagli.
Destinatari della prestazione
1. Possono accedere alla prestazione gli iscritti alla Gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali che vantino quattro anni di anzianità di servizio utile a conseguire qualunque trattamento di quiescenza, nonché quattro anni di versamento contributivo alla predetta Gestione unitaria. Gli iscritti in attività di servizio devono, all’atto della domanda, essere titolari di contratto di lavoro a tempo indeterminato; i titolari di contratto di lavoro a tempo determinato non inferiore a tre anni possono fruire, ai sensi dell’articolo 13 del D.P.R. 5 gennaio 1950, n. 180, di cessioni estinguibili nell’arco di vigenza del contratto.
2. La presentazione della domanda deve avvenire entro un anno dall’evento e/o dalla relativa documentazione di spesa.
3. I coniugi entrambi iscritti alla Gestione Unitaria delle prestazioni creditizie e sociali possono presentare distinte domande di prestito per lo stesso evento nell’anno di validità stabilito; in tal caso la somma totale erogabile non può comunque superare la spesa totale, né i limiti massimi di importo erogabile fissati, per ciascuna motivazione, nel presente regolamento.
4. È possibile richiedere il prestito per la stessa motivazione al ripetersi dell’evento.
Ammontare e durata del prestito
1. I prestiti pluriennali possono avere una durata di cinque o dieci anni, estinguibili,rispettivamente, in 60 o 120 rate mensili consecutive, ciascuna di importo non superiore al quinto degli emolumenti aventi carattere fisso e continuativo corrisposti agli iscritti in attività di servizio o della pensione, al netto delle ritenute contributive ed erariali.
2. Sull’importo lordo dei prestiti pluriennali si applica il tasso di interesse nominale annuo del 3,50%, nonché la ritenuta dello 0,50% per spese di amministrazione e quella relativa al contributo del fondo rischi, secondo le misure percentuali previste, per le diverse categorie di richiedenti, dalla tabella allegata al presente regolamento. Gli importi delle spese di amministrazione e del contributo per il fondo rischi sono trattenuti all’atto dell’erogazione del prestito pluriennale.
Autocertificazioni e controlli successivi
1. Le autocertificazioni previste nel presente regolamento devono essere rese ai sensi del Testo unico sulla documentazione amministrativa, emanato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
2. Per tutte le motivazioni riguardanti l’abitazione, ad eccezione delle calamità naturali di cui al successivo art. 7, deve essere allegata l’autocertificazione attestante che la casa oggetto dell’acquisto, del riscatto, della costruzione, ecc. è l’unica in proprietà del nucleo familiare e che la stessa costituisce, o costituirà, la residenza per sé e per la propria famiglia. Il requisito dell’unica proprietà sussiste anche nel caso in cui:
a) l’iscritto o i componenti del suo nucleo familiare siano proprietari di altro immobile o porzione di unità immobiliare ed esso non sia fruibile perché gravato, da almeno due anni, da diritti reali di godimento in favore di terzi estranei al nucleo familiare;
b) l’iscritto, pur convivendo con i genitori proprietari dell’immobile in cui risiede, intenda acquistare un’unità abitativa per costituire un proprio nucleo familiare distinto da quello dei genitori;
c) l’abitazione dell’iscritto sia stata assegnata al coniuge in base a sentenza definitiva di separazione, scioglimento, annullamento o cessazione degli effetti civili del matrimonio ovvero qualora l’iscritto, ancorché titolare di altro alloggio, a seguito di provvedimento giudiziale di separazione, ancorché non definitivo, ne sia rimasto privo poiché assegnato dal giudice nella disponibilità dell’altro coniuge e/o dei componenti del nucleo familiare;
d) l’iscritto sia proprietario di quote di un’unità immobiliare e il prestito sia finalizzato all’acquisto delle residue quote di proprietà, purché intestate a soggetti estranei al nucleo familiare del richiedente;
e) l’iscritto sia proprietario di immobile dichiarato inagibile dai competenti organi della P.A.
Le ipotesi previste dalle precedenti lettere vanno autocertificate ai sensi del D.P.R. 445/2000.
3. Gli Uffici Provinciali e Territoriali operano i previsti controlli sulle autocertificazioni ed effettuano controlli tesi a verificare l’impiego delle somme erogate, mediante l’esibizione, da parte dell’iscritto, della documentazione fiscalmente significativa.
4. Nelle ipotesi di cui agli articoli 9, 10, 11, 12, 13, 15, 24, 25 e 27, verificata la possibilità di erogare il finanziamento, gli Uffici Provinciali e Territoriali informano, mediante raccomandata A.R., gli iscritti della possibilità di erogare il finanziamento e richiedono la presentazione, entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione, della copia autenticata della documentazione di spesa pari almeno al 10% del prezzo preventivato.
Rinnovo del prestito
1. I dipendenti in attività di servizio possono rinnovare un prestito in corso di ammortamento, con richiesta di un nuovo prestito, solo dopo due anni di ammortamento di un prestito quinquennale e dopo quattro anni di ammortamento di un prestito decennale; un prestito quinquennale può essere rinnovato prima che siano trascorsi due anni dall’inizio dell’ammortamento nel caso in cui si richieda e ottenga, per la prima volta, un prestito decennale.
2. I pensionati possono rinnovare un prestito in corso di ammortamento, con richiesta di un nuovo prestito, indipendentemente dal decorso dei termini minimi di cui al primo comma.
Certificato medico
1. Per tutte le motivazioni – ad eccezione di quella di cui al successivo art. 17 e quella di cui all’art. 16 nel caso in cui il prestito sia richiesto per necessità dell’iscritto – occorre allegare alla domanda un certificato medico che attesti la sana costituzione fisica del richiedente ai sensi dell’art. 15 del D.P.R. 895/1950.
2. Per le motivazioni di cui al successivo art. 17 e all’art. 16 nel caso in cui il prestito sia richiesto per necessità dell’iscritto, occorre allegare alla domanda un certificato medico che attesti trattarsi di soggetto affetto da patologia stabilizzata, in trattamento medico e/o chirurgico, non in fase terminale.
Maggiori informazioni sui prodotti INPDAP possono essere trovate direttamente sul sito ufficiale dell’Ente previdenziale. Ricordiamo comunque a tutti i nostri lettori che la condizione necessaria per la richiesta di prestito all’Inpdap è l’iscrizione stessa all’ente.
Se volete confrontare l’offerta dell’Inpdap con quella di altri prestiti online, potete utilizzare il nostro calcolatore di prestiti.
Buona giornata.
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PRESTITI INPDAP: Come ottenere il prestito Inpdap
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