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Come si stipula un contratto di mutuo

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Veniamo adesso ai passi da seguire per stipulare a tutti gli effetti un contratto di Mutuo. Dopo la scelta della tipologia di mutuo più adatta alle nostre esigenze creditizie, il cliente ha il diritto di ricevere in consegna dalla banca, con un congruo anticipo, una copia completavdel testo contrattuale per una ponderata valutazionevdel suo contenuto. La consegna di tale copia nonvvimpegna le parti alla conclusione del contratto. E’ senz’altrovda raccomandare al consumatore un effettivo e tempestivo esercizio di tale diritto, perché solo avendo il tempo di leggere le clausole economiche e normative del contratto (e di tutti gli allegati), o di farle leggere al notaio di fiducia o alle Associazioni dei consumatori, può richiedere eventuali modifiche e correzioni, nonché evitare sorprese dell’ultimo istante.
Al contratto deve altresì essere unito un documento di sintesi volto a fornire al cliente con chiara evidenza un riassunto delle più significative voci che riguardano il contratto.
Successivamente, si dovranno fornire all’ente erogante una serie di documenti:
una perizia sull’immobile
una relazione notarile preliminare
In tale relazione il notaio attesta l’esistenza o meno di gravami (ipoteche, pignoramenti, ecc.) e/o atti pregiudizievoli sull’immobile che si andrà ad ipotecare (tali informazioni sono utilissime anche per l’acquirente).
Questa relazione è molto importante poichè attesta che l’immobile non ha vincoli giudiziali e che quindi può essere liberamente venduto o pignorato nel caso in cui il mutuatario non abbia più le somme necessarie per estinguere il suo debito con la banca.
Se la relazione notarile non evidenzia problemi, la banca, una volta deliberata la concedibilità del prestito, invierà la minuta del contratto di mutuo al notaio, che la integrerà con i dati dell’acquirente e dell’immobile e fisserà l’appuntamento per la stipula del contratto.
Il contratto di mutuo può essere stipulato in due modi: mediante il doppio atto, ormai quasi definitivamente scomparso, o tramite l’atto unico. In quest’ultimo caso il mutuo si formalizza mediante la stipula di un unico contratto, contestuale alla compravendita. Oggi il contratto unico è quello più usato. Si è infatti dimostrato il più comodo fra gli accordi di credito ipotecario, poiché non comporta la stesura di ulteriori atti formali ed aggiuntivi, come l’erogazione e la quietanza.
Nel caso di mutui per acquisto della casa l’erogazione della somma mutuata avviene integralmente in sede di stipula. Negli altri casi occorre, in genere, attendere almeno i 10 giorni necessari al consolidamento dell’ipoteca.
Nel caso di doppio atto, invece, il mutuo si formalizza mediante la stipula di due distinti ontratti: quello condizionato e quello definitivo.
I requisiti legali per ottenere un mutuo sono minimi. È sufficiente essere:
cittadini italiani residenti in Italia;
cittadini di stati membri dell’Unione Europea;
cittadini stranieri (non Ue) con residenza in Italia.
L’età minima è di 18 anni, mentre quella massima è determinata di volta in volta dall’ente erogante, ma in genere non supera il 75° anno di età alla scadenza del mutuo.
Al momento della stipula vengono fissate con il notaio anche tutte le garanzie collaterali al contratto; infatti in taluni casi la banca richiede delle garanzie reali ulteriori all’ipoteca sulla casa, come ad esempio una fidejussione da parte di un parente dell’acquirente, e ciò avviene sopratutto nei casi in cui l’importo erogato ha un valore molto elevato o l’andamento del prezzo dei beni immobili è in calo.
Documenti da presentare per la stipula:
fotocopia del documento di identità e del codice fiscale;
certificato di stato libero o, per i coniugi, estratto dell’atto di matrimonio con tutte le annotazioni marginali (eventuale separazione dei beni o convenzioni patrimoniali stipulate fra i coniugi, dopo il matrimonio). Per le persone divorziate o separate legalmente, occorre la copia della
sentenza omologata dal tribunale;
copia dell’atto di proprietà oppure copia del contratto preliminare di compravendita;
planimetria catastale dell’immobile, visura catastale ed estratto di mappa catastale;
copia del certificato di abitabilità;
copia dell’eventuale domanda di condono edilizio e delle ricevute di pagamento dell’oblazione
e, se dovuti, degli oneri concessori, o di concessione edilizia in sanatoria;
se l’immobile è stato ereditato, la relativa dichiarazione;
in caso di edilizio sono richiesti i progetti e le relative concessioni edilizie.
Per i lavoratori dipendenti:
dichiarazione del datore di lavoro che attesti l’anzianità di servizio del dipendente;
originale dell’ultima busta paga;
modello CUD o, in alternativa, copia del mod. 730 o Unico.
Per i lavoratori autonomi e i professionisti
copia del modello Unico;
estratto del certificato di iscrizione alla Camera di Commercio, se si tratta di un lavoratore autonomo;
attestato di iscrizione all’Albo, se si tratta di un professionista.