Categorie
Cattivi pagatori Cessione del Quinto

Come rinegoziare la cessione del quinto

Tempo di lettura: 2 minuti

Il prestito con cessione del quinto è sempre più richiesto da dipendenti (pubblici e privati) e pensionati. Non è finalizzato, non servono particolari garanzie e viene concesso anche a cattivi pagatori e protestati. Il rimborso delle rate avviene mediante trattenuta diretta dalla busta paga o pensione netta. L’importo della rata non può superare il 20% dello stipendio o pensione. Tra i diversi vantaggi, è possibile rinegoziare la cessione del quinto.

Con la rinegoziazione della cessione del quinto (regolata dalla Legge 141/10) si può ottenere un piano di ammortamento più esteso nel tempo con conseguente riduzione della rata mensile e la possibilità di ottenere una somma aggiuntiva. Quando è possibile richiedere la rinegoziazione? Come funziona?

Quando si può rinegoziare la cessione del quinto e perché

Innanzitutto, per quale motivo di solito si richiede la rinegoziazione della cessione del quinto? In genere, la richiesta è finalizzata ad ottenere un nuovo prestito (dopo aver estinto il vecchio finanziamento) e ad allungarne la durata per ridurre l’importo della rata.

Per legge, la cessione del quinto si può rinegoziare anche mentre il prestito è in corso al fine di rivedere le condizioni con la società finanziaria o la banca.

Il cliente ha il diritto di accelerare i tempi richiedendo l’estinzione anticipata del debito (totale o parziale): può quindi restituire la somma restante in un’unica soluzione.

Chiedendo il rinnovo, invece, può rinegoziare il prestito in corso, estinguerlo per poi attivarne uno nuovo. L’art. 39 della Legge 180/1950 dispone che il rinnovo si può richiedere dopo aver rimborsato almeno il 40% del finanziamento. C’è, però, da considerare la durata del prestito: le regole possono variare a seconda che si tratti, ad esempio, di finanziamenti a 60 mesi o 120 mesi.

Se la durata della cessione del quinto è pari o inferiore a 5 anni, è possibile rinegoziare dopo aver restituito almeno il 40% del debito ma soltanto se il cliente intende richiedere un prestito a 120 mesi.

In caso di cessione del quinto a 120 mesi (10 anni), la rinegoziazione è possibile dopo 4 anni di rimborso (48 rate mensili).

Rinegoziazione della cessione del quinto: come procedere

Il cliente che intende rinegoziare la cessione del quinto dovrà presentarsi alla filiale della banca o presso la società finanziaria che eroga il prestito. La domanda di rinegoziazione può anche essere inviata per via telematica tramite PEC (posta elettronica certificata), tramite posta raccomandata oppure utilizzando un’app se disponibile.

La rinegoziazione prevede l’estinzione del vecchio finanziamento: la banca o finanziaria dovrà calcolare gli interessi restanti, le spese accessorie ammortizzate nei mesi restanti, il rimborso di parte del premio assicurativo. Ricordiamo che, per accendere un prestito con cessione del quinto, è obbligatorio stipulare una polizza vita o rischio impiego.

Ad estinzione del vecchio debito avvenuta, la banca o finanziaria dovrà rilasciare al cliente un resoconto dettagliato (contenente tutte le spese ed eventuali penali), dopodiché sarà possibile procedere con la sottoscrizione del nuovo prestito con cessione del quinto.

Il cliente che decide di rinegoziare per necessità personale dovrà valutare bene quali sono gli effettivi oneri previsti per estinguere il vecchio prestito e sottoscriverne uno nuovo.