Per credito al consumo si intende la concessione di credito a privati finalizzato all’acquisto di beni e servizi.
La concessione del credito può avvenire attraverso finanziamenti sotto forma di prestiti a privati o dilazioni di pagamento o altre forme analoghe di facilitazioni finanziarie.
Nel credito al consumo il prestito, la dilazione di pagamento o la facilitazione finanziaria viene concessa nei confronti del consumatore ovvero nei confronti della persona fisica che agisce per scopi estranei all’attività imprenditoriale o professionale eventualmente svolta.
Fanno parte del credito al consumo i prestiti a privati come ad esempio prestiti personali, credito rotativo, carte di credito revolving, ma anche le dilazioni di pagamento e altre forme di agevolazioni finanziarie.
I prestiti personali prevedono la restituzione in dilazione delle somme, oltre agli interessi e alle spese relative al finanziamento quando previste dal contratto.
Possono erogare credito al consumo le banche, gli intermediari finanziari e i soggetti autorizzati alla vendita di beni o di servizi nel territorio italiano che possono concedere la dilazione del pagamento del prezzo.
Il consumatore ha diritto a ricevere copia del contratto, che dovrà essere redatto in forma scritta, insieme al documento di sintesi relativo alle principali condizioni economiche e contrattuali, prima della stipula del contratto stesso e ricevere almeno una volta l’anno una comunicazione riepilogativa del rapporto e un quadro aggiornato delle condizioni applicate.
Inoltre, per una maggiore chiarezza e trasparenza nei confronti del consumatore, è necessario che sul contratto siano indicati:
- ammontare e modalità del finanziamento
- numero, importi e scadenza delle singole rate
- TAEG
- dettaglio delle condizioni analitiche
- importo e causale degli oneri che sono esclusi dal calcolo del TAEG
- eventuali garanzie richieste
- eventuali coperture assicurative richieste
Inoltre, nel caso in cui il contratto di credito al consumo riguardi l’acquisto di determinati beni o servizi devono contenere a pena di nullità:
- descrizione analitica dei beni e dei servizi
- il prezzo di acquisto in contanti, il prezzo stabilito dal contratto e l’ammontare dell’eventuale acconto
- le condizioni per il trasferimento del diritto di proprietà nei casi in cui il passaggio di proprietà non sia immediato.