1. L’esercizio nei confronti del pubblico delle attività di assunzione di partecipazioni, di concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma, di prestazione di servizi di pagamento e di intermediazione in cambi è riservato a intermediari finanziari iscritti in un apposito elenco tenuto dall’UIC(*).
2. Gli intermediari finanziari indicati nel comma 1 possono svolgere esclusivamente attività finanziarie, fatte salve le riserve di attività previste dalla legge.
3. L’iscrizione nell’elenco è subordinata al ricorrere delle seguenti condizioni:
a) forma di società per azioni, di società in accomandita per azioni, di società a responsabilità limitata o di società cooperativa;
b) oggetto sociale conforme al disposto del comma 2;
c) capitale sociale versato non inferiore a cinque volte il capitale minimo previsto per la costituzione delle società per azioni;
d) possesso da parte dei partecipanti al capitale e degli esponenti aziendali dei requisiti previsti dagli articoli 108 e 109.
4. Il Ministro del tesoro, sentiti la Banca d’Italia e l’UIC:
a) specifica il contenuto delle attività indicate nel comma 1, nonché in quali circostanze ricorra l’esercizio nei confronti del pubblico. Il credito al consumo si considera comunque esercitato nei confronti del pubblico anche quando sia limitato all’ambito dei soci;
b) per gli intermediari finanziari che svolgono determinati tipi di attività, può, in deroga a quanto previsto dal comma 3, vincolare la scelta della forma giuridica, consentire l’assunzione di altre forme giuridiche e stabilire diversi requisiti patrimoniali.
5. L’UIC indica le modalità di iscrizione nell’elenco e dà comunicazione delle iscrizioni alla Banca d’Italia e alla CONSOB(**).
6. Al fine di verificare il rispetto dei requisiti per l’iscrizione nell’elenco, l’UIC puo’ chiedere agli intermediari finanziari dati, notizie, atti e documenti e, se necessario, può effettuare verifiche presso la sede degli intermediari stessi, anche con la collaborazione di altre autorita(**).
7. I soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso gli intermediari finanziari comunicano all’UIC, con le modalità dallo stesso stabilite, le cariche analoghe ricoperte presso altre società ed enti di qualsiasi natura.
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(*) Comma così modificato dall’art. 20 del D. Lgs. 342/99.
(**) Comma aggiunto dall’art. 20 del D. Lgs. 342/99.
Indice
Art. 107 – Elenco speciale
1. Il Ministro del tesoro, sentite la Banca d’Italia e la CONSOB, determina criteri oggettivi, riferibili all’attività svolta, alla dimensione e al rapporto tra indebitamento e patrimonio, in base ai quali sono individuati gli intermediari finanziari che si devono iscrivere in un elenco speciale tenuto dalla Banca d’Italia.
2. La Banca d’Italia, in conformità delle deliberazioni del CICR, detta agli intermediari iscritti nell’elenco speciale disposizioni aventi ad oggetto l’adeguatezza patrimoniale e il contenimento del rischio nelle sue diverse configurazioni nonché l’organizzazione amministrativa e contabile e i controlli interni. La Banca d’Italia può adottare, ove la situazione lo richieda, provvedimenti specifici nei confronti di singoli intermediari per le materie in precedenza indicate. Con riferimento a determinati tipi di attività la Banca d’Italia può inoltre dettare disposizioni volte ad assicurarne il regolare esercizio(*).
3. Gli intermediari inviano alla Banca d’Italia, con le modalità e nei termini da essa stabiliti, segnalazioni periodiche, nonché ogni altro dato e documento richiesto.
4. La Banca d’Italia può effettuare ispezioni con facoltà di richiedere l’esibizione di documenti e gli atti ritenuti necessari.
4-bis. La Banca d’Italia può imporre agli intermediari il divieto di intraprendere nuove operazioni per violazione di norme di legge o di disposizioni emanate ai sensi del presente decreto(**).
5. Gli intermediari finanziari iscritti nell’elenco speciale restano iscritti anche nell’elenco generale; a essi non si applicano i commi 6 e 7 dell’articolo 106.
6. Gli intermediari finanziari iscritti nell’elenco speciale, quando siano stati autorizzati all’esercizio di servizi di investimento ovvero abbiano acquisito fondi con obbligo di rimborso per un ammontare superiore al patrimonio, sono assoggettati alle disposizioni previste nel Titolo IV, Capo I, Sezioni I e III; in luogo degli articoli 86, commi 6 e 7, 87, comma 1, si applica l’articolo 57, commi 4 e 5, del testo unico delle disposizioni in materia di mercati finanziari, emanato ai sensi dell’articolo 21 della legge 6 febbraio 1996, n. 52(***).
7. Agli intermediari iscritti nell’elenco previsto dal comma 1 che esercitano l’attivita’ di concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma si applicano le disposizioni dell’articolo 47(****).
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(*). Comma così sostituito dall’art. 64 del D.Lgs. n. 415/96.
(**). Comma aggiunto dall’art. 64 del D.Lgs. n. 415/96.
(***). Comma aggiunto dall’art. 21 del D.Lgs. n. 58/98.
(****) Comma aggiunto dall’art. 21 del D. L.gs. 342/99
Art. 108 – Requisiti di onorabilità dei partecipanti
1. Il Ministro del Tesoro, sentiti la Banca d’Italia e l’UIC, determina, con regolamento emanato ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, i requisiti di onorabilità dei partecipanti al capitale degli intermediari finanziari.
2. Con il regolamento previsto dal comma 1 il Ministro del tesoro stabilisce la quota del capitale che deve essere posseduta per l’applicazione del medesimo comma 1. A questo fine si considerano anche le azioni o quote possedute per il tramite di società controllate, società fiduciarie o per interposta persona.
3. In mancanza dei requisiti non può essere esercitato il diritto di voto inerente alle azioni o quote eccedenti il suddetto limite. In caso di inosservanza, la deliberazione è impugnabile a norma dell’articolo 2377 del codice civile, se la maggioranza richiesta non sarebbe stata raggiunta senza i voti inerenti alle predette azioni o quote. L’impugnazione della deliberazione è obbligatoria da parte degli amministratori e dei sindaci. Le azioni o quote per le quali non può essere esercitato il diritto di voto sono computate ai fini della regolare costituzione dell’assemblea.
Art. 109 – Requisiti di professionalità e di onorabilità degli esponenti aziendali
1. Con regolamento del Ministro del tesoro adottato, sentiti la Banca d’Italia e l’UIC, ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, vengono determinati i requisiti di professionalità e di onorabilità dei soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso gli intermediari finanziari.
2. Il difetto dei requisiti determina la decadenza dall’ufficio. Essa è dichiarata dal consiglio di amministrazione entro trenta giorni dalla nomina o dalla conoscenza del difetto sopravvenuto.
3. Il regolamento previsto dal comma 1 stabilisce le cause che comportano la sospensione temporanea dalla carica e la sua durata. La sospensione è dichiarata con le modalità indicate nel comma 2.
4. In caso di inerzia del consiglio di amministrazione, la Banca d’Italia pronuncia la decadenza o la sospensione dei soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso gli intermediari finanziari iscritti nell’elenco speciale.
Art. 110 – Obblighi di comunicazione
1. Chiunque, anche per il tramite di società controllate, di società fiduciarie o per interposta persona, partecipa al capitale di un intermediario finanziario in misura superiore alla percentuale stabilita dalla Banca d’Italia ne dà comunicazione all’intermediario finanziario nonché all’UIC ovvero, se è iscritto nell’elenco speciale, alla Banca d’Italia. Le variazioni della partecipazione sono comunicate quando superano la misura stabilita dalla Banca d’Italia.
2. La Banca d’Italia determina presupposti, modalità e termini delle comunicazioni previste dal comma 1 anche con riguardo alle ipotesi in cui il diritto di voto spetta o è attribuito a soggetto diverso dal socio.
3. L’UIC, ovvero la Banca d’Italia per gli intermediari finanziari iscritti nell’elenco speciale, possono chiedere informazioni ai soggetti comunque interessati al fine di verificare l’osservanza degli obblighi indicati nel comma 1.
4. Il diritto di voto inerente alle azioni o quote per le quali siano state omesse le comunicazioni non può essere esercitato. In caso di inosservanza del divieto, la deliberazione è impugnabile, a norma dell’articolo 2377 del codice civile, se la maggioranza richiesta non sarebbe stata raggiunta senza i voti inerenti alle predette azioni o quote. Per gli intermediari finanziari iscritti nell’elenco speciale l’impugnazione può essere proposta anche dalla Banca d’Italia entro sei mesi dalla data della deliberazione ovvero, se questa è soggetta a iscrizione nel registro delle imprese, entro sei mesi dall’iscrizione. Le azioni o quote per le quali non può essere esercitato il diritto di voto sono computate ai fini della regolare costituzione dell’assemblea.
Art. 111 – Cancellazione dall’elenco generale
1. Il Ministro del tesoro, su proposta dell’UIC, dispone la cancellazione dall’elenco generale:
a) per il mancato rispetto delle disposizioni dell’articolo 106, comma 2;
b) qualora venga meno una delle condizioni indicate nell’articolo 106, comma 3, lettere a), b) e c);
c) qualora risultino gravi violazioni di norme di legge o delle disposizioni emanate ai sensi del presente decreto legislativo(*).
2. …..omissis….(**). Per gli intermediari finanziari iscritti nell’elenco speciale la cancellazione dall’elenco generale viene disposta solo previa cancellazione dall’elenco speciale da parte della Banca d’Italia(***).
3. Il provvedimento di cancellazione viene adottato, salvo i casi di urgenza, previa contestazione degli addebiti all’intermediario finanziario interessato e valutazione delle deduzioni presentate entro trenta giorni. La contestazione è effettuata dall’UIC, ovvero dalla Banca d’Italia per gli intermediari iscritti nell’elenco speciale.
4. Entro due mesi dalla comunicazione del provvedimento di cancellazione, gli amministratori convocano l’assemblea per modificare l’oggetto sociale o per assumere altre iniziative conseguenti al provvedimento ovvero per deliberare la liquidazione volontaria della società.
5. Il presente articolo non si applica nei casi previsti dall’articolo 107, comma 6(****)
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(*) Comma così sostituito dall’art. 22 del D. Lgs. 342/99.
(**) Periodo soppresso dall’art. 22 del D. Lgs. 342/99.
(***) Periodo aggiunto dall’art. 64, D.Lgs. n. 415/96.
(****) Comma così aggiunto dall’art. 211, D.Lgs. n. 58/98.
Art. 112 – Comunicazioni del collegio sindacale
1. I verbali delle riunioni e degli accertamenti del collegio sindacale concernenti violazioni delle norme del presente titolo da parte degli intermediari finanziari sono trasmessi in copia all’UIC, ovvero alla Banca d’Italia per gli intermediari iscritti nell’elenco speciale.
2. La trasmissione del verbale deve avvenire, entro dieci giorni dalla data dell’atto, a cura del presidente del collegio sindacale.
Art. 113 – Soggetti non operanti nei confronti del pubblico
1. L’esercizio in via prevalente, non nei confronti del pubblico, delle attività indicate nell’articolo 106, comma 1, è riservato ai soggetti iscritti in una apposita sezione dell’elenco generale. Il Ministro del tesoro emana disposizioni attuative del presente comma.
2. Si applicano l’articolo 108 e, con esclusivo riferimento ai requisiti di onorabilità, l’articolo 109.
Art. 114 – Norme finali
1. Fermo quanto disposto dall’articolo 18, il Ministro del tesoro disciplina l’esercizio nel territorio della Repubblica, da parte di soggetti aventi sede legale all’estero, delle attività indicate nell’articolo 106, comma 1.
2. Le disposizioni del presente titolo non si applicano ai soggetti già sottoposti, in base alla legge, a forme di vigilanza sostanzialmente equivalenti sull’attività finanziaria svolta. Il Ministro del tesoro, sentiti la Banca d’Italia e l’UIC, verifica se sussistono le condizioni per l’esenzione.
3. Abrogato (*)
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(2) Comma abrogato dall’art. 4, comma 1, D.Lgs. 4 agosto 1999, n. 333.
Testo Unico Bancario Titolo IV Testo Unico Bancario Titolo V Bis