1. L’emissione di moneta elettronica è riservata alle banche e agli istituti di moneta elettronica. Gli istituti possono svolgere esclusivamente l’attività di emissione di moneta elettronica, mediante trasformazione immediata dei fondi ricevuti. Nei limiti stabiliti dalla Banca d’Italia, gli istituti possono svolgere altresì attività connesse e strumentali, nonché prestare servizi di pagamento; è comunque preclusa la concessione di crediti in qualunque forma.
2. La Banca d’Italia iscrive in un apposito albo gli istituti di moneta elettronica italiani e le succursali in Italia di quelli con sede legale in uno Stato comunitario o extracomunitario.
3. Il detentore di moneta elettronica ha diritto di richiedere all’emittente, secondo le modalità indicate nel contratto, il rimborso al valore nominale della moneta elettronica in moneta legale ovvero mediante versamento su un conto corrente, corrispondendo all’emittente le spese strettamente necessarie per l’effettuazione dell’operazione. Il contratto può prevedere un limite minimo di rimborso non superiore all’importo stabilito dalla Banca d’Italia in conformità alla disciplina comunitaria.
Indice
Articolo 114-ter (***) – Autorizzazione all’attività e operatività transfrontaliera
1. La Banca d’Italia autorizza gli istituti di moneta elettronica all’esercizio dell’attività quando ricorrono le condizioni previste dall’articolo 14, comma 1, fatta eccezione per quanto previsto dall’articolo 19, commi 6 e 7.
Agli istituti di moneta elettronica si applicano altresì i commi 2, 2-bis e 3 dell’articolo 14.
2. Gli istituti di moneta elettronica italiani possono operare:
a) in uno Stato comunitario, anche senza stabilirvi succursali, nel rispetto delle procedure fissate dalla Banca d’Italia;
b) in uno Stato extracomunitario, anche senza stabilirvi succursali, previa autorizzazione della Banca d’Italia.
3. Agli istituti di moneta elettronica con sede legale in un altro Stato comunitario, che intendono operare in Italia, si applicano gli articoli 15, comma 3, e 16, comma 3. Agli istituti di moneta elettronica con sede legale
in uno Stato extracomunitario che intendono operare in Italia, si applicano gli articoli 14, comma 4, 15, comma 4, e 16, comma 4.
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(*) Il Titolo V-bis è stato inserito dall’art. 55, comma 1, lett. c), L. 1° marzo 2002, n. 39 (Legge comunitaria 2001).
(**) Articolo inserito dall’art. 55, comma 1, lett. c), L. 1° marzo 2002, n. 39 (Legge comunitaria 2001).
(***) Articolo inserito dall’art. 55, comma 1, lett. c), L. 1° marzo 2002, n. 39 (Legge comunitaria 2001).
Articolo 114-quater (*) – Vigilanza
1. Agli istituti di moneta elettronica si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni contenute nel Titolo II, Capi III, fatta eccezione per l’articolo 19, commi 6 e 7, e IV; nel Titolo III, fatta eccezione per l’articolo 56; nel Titolo IV, Capo I, fatta eccezione per la Sezione IV; nel Titolo VI, Capi I e III; nel Titolo VIII, articoli 134, 139 e 140.
2. Ai fini dell’applicazione del Titolo III, Capo II, gli istituti di moneta elettronica sono assimilati alle società finanziarie previste dall’articolo 59, comma 1, lettera b). La Banca d’Italia può emanare disposizioni per sottoporre a vigilanza su base consolidata gli istituti e i soggetti che svolgono attività connesse o strumentali o altre attività finanziarie, non sottoposti a vigilanza su base consolidata ai sensi del Titolo III, Capo II, Sezione II.
3. La Banca d’ltalia può stabilire, a fini prudenziali, un limite massimo al valore nominale della moneta elettronica. La Banca d’Italia, ai sensi dell’articolo 146, emana disposizioni volte a favorire lo sviluppo della moneta elettronica, ad assicurarne l’affidabilità e a promuovere il regolare funzionamento del relativo circuito.
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(*) Articolo inserito dall’art. 55, comma 1, lett. c), L. 1° marzo 2002, n. 39 (Legge comunitaria 2001).
Articolo 114-quinquies (*) – Deroghe
1. La Banca d’Italia può esentare gli istituti di moneta elettronica dall’applicazione di disposizioni previste dal presente titolo, quando ricorrono una o più delle seguenti condizioni:
a) l’importo complessivo della moneta elettronica emessa dall’istituto di moneta elettronica non è superiore all’ammontare massimo stabilito dalla Banca d’Italia in conformità alla disciplina comunitaria;
b) la moneta elettronica emessa dall’istituto di moneta elettronica è accettata in pagamento esclusivamente da soggetti controllati dall’istituto, che svolgono funzioni operative o altre funzioni accessorie connesse con la
moneta elettronica emessa o distribuita dall’istituto, da soggetti controllanti l’istituto emittente e da altri soggetti controllati dal medesimo controllante;
c) la moneta elettronica emessa dall’istituto di moneta elettronica è accettata in pagamento solo da un numero limitato di imprese, individuate in base alla loro ubicazione o al loro stretto rapporto finanziario o commerciale con l’istituto.
2. Ai fini dell’esenzione prevista dal comma 1, gli accordi contrattuali devono prevedere un limite massimo al valore nominale della moneta elettronica a disposizione di ciascun cliente non superiore all’importo stabilito dalla Banca d’Italia in conformità alla disciplina comunitaria.
3. Gli istituti di moneta elettronica esentati ai sensi del comma 1 non beneficiano delle disposizioni per il mutuo riconoscimento.
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(*) Articolo inserito dall’art. 55, comma 1, lett. c), L. 1° marzo 2002, n. 39 (Legge comunitaria 2001).
Testo Unico Bancario Titolo V Testo Unico Bancario Titolo VI