pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 71 del 26 marzo 1998 – Supplemento Ordinario n. 52
Indice
PARTE VI
DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI
Art. 197 – Personale della CONSOB
1. Al fine di assicurare il pieno e tempestivo esercizio delle funzioni di controllo previste dall’articolo 62 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, la CONSOB provvede direttamente a tutte le procedure necessarie per l’immediata copertura dei posti di organico secondo i criteri concorsuali ivi previsti, nei limiti delle autonome risorse finanziarie e senza oneri per la finanza pubblica.
Art. 198 – Girata di titoli azionari
1. Il potere di autenticare le girate dei titoli azionari previsto dall’articolo 12 del regio decreto-legge 29 marzo 1942, n. 239, può essere esercitato anche da SIM.
Art. 199 – Società fiduciarie
1. Fino alla riforma organica della disciplina delle società fiduciarie e di revisione, conservano vigore le disposizioni previste dalla legge 23 novembre 1939, n. 1966, e dall’articolo 60, comma 4, del decreto legislativo 23 luglio 1996, n. 415.
Art. 200 – Intermediari già autorizzati
1. Le imprese di investimento che alla data di entrata in vigore del presente decreto sono iscritte nell’albo previsto dall’articolo 9 del decreto legislativo 23 luglio 1996, n. 415 sono iscritte di diritto nell’albo previsto dall’articolo 20.
2. Le società di gestione che alla data di entrata in vigore del presente decreto sono iscritte nell’albo previsto dall’articolo 7, comma 1, della legge 23 marzo 1983, n. 77, nell’albo previsto dall’articolo 3, comma 1 della legge 14 agosto 1993, n. 344, e nell’albo previsto dall’articolo 3, comma 1, della legge 25 gennaio 1994, n. 86, vengono iscritte di diritto nell’albo previsto dall’articolo 35 e si intendono autorizzate ai sensi dell’articolo 34.
3. Le SICAV che alla data di entrata in vigore del presente decreto sono iscritte nell’albo previsto dall’articolo 9, comma 1 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84, vengono iscritte di diritto nell’albo previsto dall’articolo 44.
4. Le banche che alla data di entrata in vigore del presente decreto sono autorizzate a prestare servizi di investimento restano autorizzate a prestare i servizi medesimi.
Art. 201 – Agenti di cambio
1. Sono sciolti, a cura del Consiglio Nazionale degli Ordini degli agenti di cambio, gli Ordini professionali previsti dall’articolo 3 della legge 29 maggio 1967, n. 402, a eccezione degli Ordini professionali di Milano e di Roma.
2. Gli agenti di cambio sono iscritti all’Albo professionale tenuto da uno degli Ordini indicati nel comma 1, al quale affluiscono i pagamenti della tassa annuale fissata dall’Ordine medesimo, avuto riguardo all’iscrizione al ruolo speciale o al ruolo nazionale previsti dai commi 5 e 6. L’Ordine è tenuto a conservare i libri degli agenti di cambio defunti o cancellati dal ruolo unico nazionale.
3. Restano ferme le altre disposizioni previste dalla legge 29 maggio 1967, n. 402. Non possono essere banditi concorsi per la nomina di agenti di cambio. Gli agenti di cambio cessano di appartenere ai ruoli previsti dai commi 5 e 6 al compimento del settantesimo anno di età. Gli agenti di cambio nominati prima dell’entrata in vigore della legge 23 maggio 1956, n. 515, sono collocati nella posizione di fuori ruolo al compimento del settantesimo anno di età conservando i diritti e gli obblighi inerenti alla carica.
4. Le disponibilità del Fondo comune degli agenti di cambio e delle cauzioni esistenti alla data di entrata in vigore del presente decreto sono restituite agli aventi diritto.
5. Gli agenti di cambio in carica che siano soci, amministratori, dirigenti, dipendenti o collaboratori di SIM, di banche o di società di gestione del risparmio sono iscritti in un ruolo speciale tenuto dal Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. Essi non possono prestare sevizi di investimento e possono essere dirigenti, dipendenti o collaboratori soltanto di uno dei predetti intermediari. Essi restano individualmente assoggettati alle incompatibilità previste dal comma 11.
6. Gli agenti di cambio in carica che non siano iscritti nel ruolo speciale previsto dal comma 5 sono iscritti nel ruolo unico nazionale tenuto dal Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.
7. Gli agenti di cambio iscritti nel ruolo unico nazionale possono svolgere i servizi di investimento indicati nell’articolo 1, comma 5, lettera b), c), limitatamente al collocamento senza preventiva sottoscrizione o acquisto a fermo e senza assunzione di garanzia nei confronti dell’emittente, d) ed e). Essi possono svolgere altresi’ l’offerta fuori sede dei propri servizi di investimento e i servizi accessori indicati nell’articolo 1, comma 6, lettera c), limitatamente alla conclusione di contratti di riporto e altre operazioni in uso sui mercati, f) e g), nonchè attività connesse e strumentali, ferme restando le riserve di attività previste dalla legge.
8. Gli agenti di cambio iscritti nel ruolo unico nazionale devono tenere le scritture contabili previste dagli articoli 2214 e seguenti del codice civile; la CONSOB, con proprio regolamento, stabilisce le modalità del controllo contabile da parte di società di revisione iscritte nell’albo speciale previsto dall’articolo 161.
9. Il mancato esercizio del servizio di negoziazione per conto terzi per un periodo di tempo superiore a sei mesi comporta la decadenza dalla carica; il Ministero del tesoro, del bilancio e dalla programmazione economica, in presenza di comprovati motivi di salute, può prorogare, sentita la CONSOB, detto termine fino a un periodo massimo di 18 mesi.
10. Per l’esercizio dei servizi di investimento gli agenti di cambio aderiscono ai sistemi di indennizzo previsti dall’articolo 59. Il coordinamento dell’operatività dei sistemi di indennizzo con la procedura di fallimento dell’agente di cambio è disciplinato dal regolamento previsto dall’articolo 59, comma 3.
11. La posizione di agente di cambio iscritto nel ruolo unico nazionale è incompatibile con l’esercizio di qualsiasi attività commerciale, con la partecipazione in qualità di soci illimitatamente responsabili in società di qualsiasi natura, con la qualità di amministratore o dirigente di società che esercitano attività commerciale e, in particolare, con la qualità di socio, amministratore, dirigente, dipendente o collaboratore di banche, SIM, società di gestione del risparmio e di ogni altro intermediario finanziario.
12. Agli agenti di cambio iscritti nel ruolo unico nazionale si applicano gli articoli 6, comma 1, lettera a) limitatamente all’organizzazione amministrativa e contabile e ai controlli interni, e lettera b), comma 2, lettere a), b) e c); 8, comma 1; 10, comma 1; 21; 22; 23; 24, 25, 31, 32, 167, 171, 190 e 195.
13. È vietato agli agenti di cambio, compiere anche per interposta persona qualsiasi negoziazione in proprio di strumenti finanziari, salvo i casi di investimento del patrimonio personale; tali investimenti sono immediatamente comunicati alla CONSOB.
14. Il Presidente della CONSOB può disporre in via d’urgenza, ove ricorrano situazioni di pericolo per i clienti o per i mercati, la sospensione dell’agente di cambio iscritto nel ruolo unico nazionale dall’esercizio delle attività svolte e la nomina di un commissario che assume la gestione delle attività stesse quando risultino gravi violazioni delle disposizioni legislative o amministrative. Si applicano i commi 2, 3 e 4 dell’articolo 53.
15. Il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, su proposta della CONSOB, può disporre con decreto la cancellazione dell’agente di cambio dal ruolo unico nazionale qualora le irregolarità o le violazioni delle disposizioni legislative o amministrative siano di eccezionale gravità. Il provvedimento può essere adottato su proposta del commissario previsto dal comma 14 o su richiesta dell’agente di cambio.
16. Nel caso previsto dal comma 15, il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica nomina un commissario preposto alla tutela e alla restituzione dei patrimoni di proprietà dei clienti. Il commissario nell’esercizio delle sue funzioni è pubblico ufficiale; egli si affianca agli organi delle procedure concorsuali, ove disposte. Il Ministero può prevedere speciali cautele e limitazioni all’attività del commissario e procedere alla sua revoca o sostituzione. L’indennità spettante al commissario è determinata dal Ministero ed è a carico dell’agente di cambio. I provvedimenti previsti dal presente comma possono essere assunti anche successivamente alla morte dell’agente di cambio, su proposta della CONSOB o del commissario nominato ai sensi del comma 14, ovvero su richiesta dei clienti.
17. La cancellazione dell’agente di cambio dal ruolo unico nazionale consegue di diritto all’accertamento giudiziale dello stato di insolvenza. La CONSOB denuncia al tribunale civile l’insolvenza dichiarata ai sensi dell’articolo 72.
18. Per la violazione dei commi 8, 11 e 13, si applica l’articolo 190.
Art. 202 – Disposizioni in tema di liquidazione coattiva di borsa
1. Salvo quanto previsto dall’articolo 72, le disposizioni relative alla liquidazione coattiva dei contratti conclusi dagli agenti di cambio si applicano, in quanto compatibili, alle imprese di investimento e alle banche autorizzate all’esercizio delle attività previste dall’articolo 1, comma 5, lettere a) e b).
2. Le competenze in materia di liquidazione coattiva dei contratti spettano alla CONSOB, la quale può coordinare con regolamento tale procedura con quella prevista dall’articolo 72.
Art. 203 – Contratti a termine
1. Fermi restando la decorrenza degli effetti della liquidazione coatta amministrativa ai sensi dell’articolo 83 del T.U. bancario, e quanto previsto dall’articolo 90, comma 3, del medesimo T.U. bancario, l’articolo 76 della legge fallimentare si applica agli strumenti finanziari derivati, a quelli analoghi individuati ai sensi dell’articolo 18, comma 5, lettera a), alle operazioni a termine su valute nonchè alle operazioni di prestito titoli, di pronti contro termine e di riporto. Ai fini del presente articolo sono ricompresi tutti i contratti conclusi, ancorchè non ancora eseguiti in tutto o in parte, entro la data di dichiarazione del fallimento o di efficacia del provvedimento di liquidazione coatta amministrativa.
2. Per l’applicazione dell’articolo 76 della legge fallimentare agli strumenti finanziari e alle operazioni indicati nel comma 1, può farsi riferimento anche al costo di sostituzione dei medesimi, calcolato secondo i valori di mercato alla data di dichiarazione di fallimento o di efficacia del provvedimento di liquidazione coatta amministrativa.
Art. 204 – Gestione accentrata
1. Entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, la Banca d’Italia promuove la vendita della partecipazione al capitale della “Monte Titoli S.p.A. Istituto per la custodia e l’amministrazione accentrata di valori mobiliari” dalla stessa detenuta.
2. Fino all’emanazione dei decreti previsti dall’articolo 90, la gestione accentrata dei titoli di Stato presso la Banca d’Italia resta disciplina dalle previgenti disposizioni.
Art. 205 – Quotazioni di prezzi
1. Le offerte di acquisto e di vendita di prodotti finanziari effettuate in mercati regolamentati o negli scambi organizzati indicati negli articoli 78 e 79 da soggetti ammessi alle negoziazioni negli stessi non costituiscono sollecitazione all’investimento ne’ offerta pubblica di acquisto o di scambio ai sensi della parte IV, titolo II.
Art. 206 – Disposizioni applicabili alle società alle società quotate in mercati diversi dalla borsa
1. Le disposizioni dettate dal codice civile per le società con azioni quotate in borsa si applicano a tutte le società con azioni quotate in mercati regolamentati italiani o di altri paesi dell’Unione Europea.
Art. 207 – Patti parasociali
1. I patti parasociali previsti dall’articolo 122 ed esistenti alla data di entrata in vigore del medesimo articolo sono depositati presso il registro delle imprese entro un mese da tale data.
2. I patti parasociali a tempo determinato esistenti alla data di entrata in vigore del presente decreto restano efficaci fino al termine finale pattuito, ma comunque non oltre il 1° luglio 2001.
3. Salvo quanto previsto dal comma 2, l’articolo 123 si applica ai patti anche a tempo indeterminato esistenti alla data di entrata in vigore del presente decreto.
Art. 208 – Deleghe di voto, azioni di risparmio, collegio sindacale e revisione contabile
1. Le disposizioni in materia di deleghe di voto si applicano alle assemblee convocate a partire dal sessantesimo giorno successivo all’emanazione dei regolamenti previsti dall’articolo 144.
2. Le disposizioni in materia di azioni di risparmio si applicano anche alle azioni di risparmio già emesse alla data di entrata in vigore del presente decreto.
3. Le società con azioni quotate applicano le disposizioni in materia di nomina del collegio sindacale a partire dal primo rinnovo successivo all’entrata in vigore del presente decreto. Fino all’emanazione del regolamento previsto dall’articolo 148, comma 4, si applica l’articolo 2397, secondo comma, del codice civile.
4. I collegi sindacali nominati prima dell’entrata in vigore del presente decreto ma successivamente alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale restano in carica per un solo esercizio.
5. Le altre disposizioni in materia di collegio sindacale e quelle in materia di società di revisione si applicano a partire dall’esercizio sociale che inizia il 1° luglio 1998 o successivamente a tale data.
Art. 209 – Società di revisione
1. Le società di revisione che alla data di entrata in vigore del presente decreto sono iscritte nell’albo previsto dall’articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1975, n. 136, sono iscritte di diritto nell’albo previsto dall’articolo 161.
2. Ai fini dell’iscrizione nel registro dei revisori contabili istituito presso il Ministero di grazia e giustizia il termine previsto dall’articolo 13, comma 1, della legge 13 maggio 1997, n. 132, e’ prorogato fino a sessanta giorni successivi alla data di entrata in vigore del presente decreto.
3. Le società con azioni quotate conservano copia della relazione della società di revisione sul bilancio d’esercizio, ai fini degli eventuali accertamenti dell’amministrazione finanziaria sulle corrispondenti dichiarazioni dei redditi. In caso di omissione si applicano le disposizioni dell’articolo 39, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.
Art. 210 – Modifiche al codice civile
1. Nell’articolo 2372, quarto comma, del codice civile sono soppresse le parole: “ne’ ad aziende ed istituti di credito”.
2. L’articolo 2441, settimo comma, del codice civile e’ sostituito dal seguente:
“Non si considera escluso ne’ limitato il diritto di opzione qualora la deliberazione di aumento di capitale preveda che le azioni di nuova emissione siano sottoscritte da banche, da enti o società finanziarie soggetti al controllo della Commissione nazionale per le società e la borsa ovvero da altri soggetti autorizzati all’esercizio dell’attività di collocamento di strumenti finanziari, con obbligo di offrirle agli azionisti della società, con operazioni di qualsiasi tipo, in conformità con i primi tre commi del presente articolo. Nel periodo di detenzione delle azioni offerte agli azionisti e comunque fino a quando non sia stato esercitato il diritto di opzione, i medesimi soggetti non possono esercitare il diritto di voto. Le spese dell’operazione sono a carico della società e la deliberazione di aumento di capitale deve indicarne l’ammontare.”
3. All’articolo 2630, primo comma, del codice civile e’ inserito il seguente numero:
“4) omettono di offrire in borsa nei termini e con le modalità stabilite dal terzo comma dell’articolo 2441 i diritti di opzione non esercitati, se le relative azioni vengano sottoscritte.”.
4. All’articolo 2633 del codice civile e’ aggiunto il seguente comma:
“Gli amministratori che emettono obbligazioni convertibili senza le indicazioni prescritte nell’ultimo comma dell’articolo 2420-bis sono puniti con l’ammenda da lire 2 milioni a lire 10 milioni.”.
5. Nelle disposizioni per l’attuazione del codice civile e disposizioni transitorie, approvate con regio decreto 30 marzo 1942, n. 318, e’ inserito, dopo l’articolo 211, il seguente articolo:
“211-bis. Il secondo periodo dell’articolo 2441, settimo comma, del codice non si applica alle azioni detenute, alla data del 7 marzo 1992, dai soggetti indicati nel medesimo comma, con obbligo di offrirle agli azionisti.”.
Art. 211 – Modifiche al T.U. bancario
1. L’articolo 52 del T.U. bancario e’ sostituito dal seguente: “Articolo 52 – Comunicazioni del collegio sindacale e dei soggetti incaricati del controllo legale dei conti 1. Il collegio sindacale informa senza indugio la Banca d’Italia di tutti gli atti o i fatti, di cui venga a conoscenza nell’esercizio dei propri compiti, che possano costituire una irregolarità nella gestione delle banche o una violazione delle norme disciplinanti l’attività bancaria. 2. Le società che esercitano attività di revisione contabile presso le banche comunicano senza indugio alla Banca d’Italia gli atti o i fatti, rilevati nello svolgimento dell’incarico, che possano costituire una grave violazione delle norme disciplinanti l’attività bancaria ovvero che possano pregiudicare la continuità dell’impresa o comportare un giudizio negativo, un giudizio con rilievi o una dichiarazione di impossibilità di esprimere un giudizio sul bilancio. Tali società inviano alla Banca d’Italia ogni altro dato o documento richiesto. 3. I commi 1 e 2 si applicano anche ai soggetti che esercitano i compiti ivi previsti presso le società che controllano le banche o che sono da queste controllate ai sensi dell’articolo 23.
4. La Banca d’Italia stabilisce modalità e termini per la trasmissione delle informazioni previste dai commi 1 e 2.”.
2. All’articolo 107 del T.U. bancario e’ aggiunto il seguente comma:
“6. Gli intermediari finanziari iscritti nell’elenco speciale, quando siano stati autorizzati all’esercizio di servizi di investimento ovvero abbiano acquisito fondi con obbligo di rimborso per un ammontare superiore al patrimonio, sono assoggettati alle disposizioni previste nel titolo IV, capo I, sezioni I e III; in luogo degli articoli 86, commi 6 e 7, 87, comma 1, si applica l’articolo 57, commi 4 e 5, del testo unico delle disposizioni in materia di mercati finanziari, emanato ai sensi dell’articolo 21 della legge 6 febbraio 1996, n. 52.”.
3. All’articolo 111 del T.U. bancario e’ aggiunto il seguente comma:
“5. Il presente articolo non si applica nei casi previsti dall’articolo 107, comma 6.”.
4. L’articolo 160 del T.U. bancario e’ abrogato.
Art. 212 – Disposizioni in materia di privatizzazioni
1. Il secondo periodo dell’articolo 3, comma 3, del decreto-legge 31 maggio 1994, n. 332, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 1994, n. 474, e’ sostituito dal seguente: “La clausola che prevede un limite di possesso decade comunque allorche’ il limite sia superato per effetto di un’offerta pubblica di acquisto promossa ai sensi degli articoli 106 o 107 del testo unico delle disposizioni in materia di mercati finanziari, emanato ai sensi dell’articolo 21 della legge 6 febbraio 1996, n. 52.”.
Art. 213 – Conversione del fallimento in liquidazione coatta amministrativa
1. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto le procedure di fallimento degli intermediari previsti dall’articolo 107 del T.U. bancario, per i quali ricorrano i presupposti indicati nel comma 6 del medesimo articolo e non sia stata dichiarata l’esecutività dello stato passivo, sono convertite in procedure di liquidazione coatta amministrativa.
2. Fermo restando l’accertamento dello stato di insolvenza già dichiarato, il tribunale, anche d’ufficio, dichiara con sentenza in camera di consiglio che la società e’ soggetta alla procedura di liquidazione coatta e ordina la trasmissione degli atti al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, per l’emanazione del relativo decreto, e alla Banca d’Italia.
3. Gli organi del cessato fallimento e quelli della liquidazione coatta provvedono con urgenza al passaggio delle consegne, dandone notizia con le forme di pubblicità stabilite dalla Banca d’Italia. Restano salvi gli effetti degli atti legalmente compiuti.
Art. 214 – Abrogazioni
1. Sono o restano abrogati, salvo quanto previsto dai commi 2 e 3: a) gli articoli 11, comma 1, da 12 a 17, 22, 25, 26, 28, 31, da 45 a 52, da 58 a 60 della legge 20 marzo 1913, n. 272 e successive modificazioni; b) gli articoli da 26 a 43, 44, comma 2, 46, comma 2, 47, 49, 51, 54, ultimo periodo, 56, 61, comma 2, 97, da 106 a 108 del regio decreto 4 agosto 1913, n. 1068; c) gli articoli da 2 a 10 del regio decreto-legge 7 marzo 1925, n. 222, convertito dalla legge 21 marzo 1926, n. 597; d) il regio decreto-legge 9 aprile 1925, n. 375, convertito dalla legge 21 marzo 1926, n. 597; e) il regio decreto 9 aprile 1925, n. 376; f) gli articoli 4, 6 e 7 del regio decreto-legge 14 maggio 1925, n. 601, convertito dalla legge 18 marzo 1926, n. 562; g) il regio decreto-legge 26 giugno 1925, n. 1047, convertito dalla legge 18 marzo 1926, n. 562; h) il regio decreto-legge 29 luglio 1925, n. 1261, convertito dalla legge 18 marzo 1926, n. 562; i) il regio decreto-legge 11 ottobre 1925, n. 1748, convertito dalla legge 18 marzo 1926, n. 562; j) il regio decreto-legge 19 febbraio 1931, n. 950, convertito dalla legge 31 dicembre 1931, n. 1657; k) gli articoli da 1 a 11 e da 14 a 18 del regio decreto-legge 30 giugno 1932, n. 815, convertito dalla legge 5 gennaio 1933, n. 118; l) il regio decreto-legge 20 dicembre 1932, n. 1607, convertito dalla legge 20 aprile 1932, n. 291; m) la legge 4 dicembre 1939, n. 1913; n) l’articolo 2369-bis del codice civile, approvato con regio decreto 16 marzo 1942, n. 262; o) il decreto legislativo luogotenenziale 18 settembre 1944, n. 250; p) il decreto legislativo luogotenenziale 19 aprile 1946, n. 321; q) la legge 23 maggio 1956, n. 515; r) la legge 31 dicembre 1962, n. 1778; s) gli articoli 1, undicesimo comma, 2, decimo comma, primo e secondo periodo, 3, 4, 4-bis, 4-ter, 5-quinquies, 5-sexies, 9, secondo comma, 13, secondo comma, 14, 15, 16, 17, 18, sesto comma, 18-ter, 18- quinquies, quinto comma, 18-septies, secondo periodo, del decreto- legge 8 aprile 1974, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 giugno 1974, n. 216, e successive modificazioni e integrazioni; t) il decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1975, n. 136; u) il decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1975, n. 137; v) il decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1975, n. 138, a eccezione degli articoli 16 e 18; w) la legge 23 febbraio 1977, n. 49; x) la legge 23 marzo 1983, n. 77, a eccezione degli articoli 9 e 10- ter; y) la legge 19 giugno 1986, n. 289; z) il decreto del Presidente della Repubblica 12 dicembre 1987, n. 556; aa) la legge 2 gennaio 1991, n. 1; bb) la legge 17 maggio 1991, n. 157, a eccezione dell’articolo 10; cc) il decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84, a eccezione dell’articolo 14; dd) il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 86, a eccezione dell’articolo 4; ee) la legge 18 febbraio 1992, n. 149; ff) la legge 14 agosto 1993, n. 344, a eccezione dell’articolo 11; gg) la legge 28 dicembre 1993, n. 561; hh) la legge 25 gennaio 1994, n. 86, a eccezione degli articoli 14- bis e 15; ii) l’articolo 5, commi 3, 4 e 5, e l’articolo 8 del decreto-legge 31 maggio 1994, n. 332, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 1994, n. 474;
jj) il decreto legislativo 23 luglio 1996, n. 415, a eccezione degli articoli 60, comma 4, 62, 63, 64 e 65.
2. Sono abrogati, ma continuano a essere applicati fino alla data di entrata in vigore dei provvedimenti emanati ai sensi del presente decreto: a) gli articoli 5, 5-bis, 5-ter, 5-quater, del decreto-legge 8 aprile 1974, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 giugno 1974, n. 216, e successive modificazioni e integrazioni; le relative violazioni sono punite ai sensi degli articoli 173 e 174 o sanzionate ai sensi dell’articolo 193, comma 2; b) 18, a eccezione del sesto comma, 18-bis, 18-quater, 18-quinquies, a eccezione del quinto comma, 18-sexies e 18-septies, a eccezione del secondo periodo, del decreto-legge 8 aprile 1974, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 giugno 1974, n. 216, e successive modificazioni e integrazioni; le relative violazioni sono sanzionate ai sensi dell’articolo 191; c) l’articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1975, n. 136; d) gli articoli 1, commi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 11; 2, commi 2 e 3; 2-bis, commi 3, 4, 5 e 7; 2-ter; 3, commi 3 e 4; 4, commi 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 e 14; 5; 7, commi 3, 5 e 6; 10-bis, della legge 23 marzo 1983, n. 77; le relative violazioni sono sanzionate ai sensi dell’articolo 190; e) gli articoli 3, comma 2, lettere b), c), d) ed e); 4, comma 2; 9 commi 12, 13, 14; 15 della legge 2 gennaio 1991, n. 1; le relative violazioni sono punite ai sensi dell’articolo 169 o sanzionate ai sensi degli articoli 189 e 190; f) l’articolo 6 della legge 17 maggio 1991, n. 157; le relative violazioni sono punite ai sensi dell’articolo 174 o sanzionate ai sensi dell’articolo 193; g) gli articoli 2; 3; 4; 6; 7 della legge 18 febbraio 1992, n. 149; le relative violazioni sono sanzionate ai sensi dell’articolo 191; h) gli articoli 10; 14; 15; 16, comma 1; 20, commi 1 e 4; 22; 23; 24; 25; 27; 28 della legge 18 febbraio 1992, n. 149; le relative violazioni sono sanzionate ai sensi dell’articolo 192; i) gli articoli 1; 2, commi 3 e 4; 4, commi 1 e 4; 5, commi 3, 6, 7, 8, 9, 10 e 11; 6, comma 2; 7, commi 1, 2, 3, 4, 5 e 6; 8; 9, commi 2 e 3, del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84; le relative violazioni sono sanzionate ai sensi dell’articolo 190; j) gli articoli 1 e 2, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 86; k) gli articoli 1, commi 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7; 3, comma 2, ultimo periodo; 4, commi 1, 2, 3, 4, 5; 5, commi 1, 2, 3 e 4; 8, commi 2, 4 e 5; 9; 10 della legge 14 agosto 1993, n. 344; le relative violazioni sono sanzionate ai sensi dell’articolo 190; l) gli articoli 1, commi 1, 2, 3, 4, 5 e 6; 3, comma 2, ultimo periodo; 4, commi 1, 2, 3, 4, 5 e 6; 5, commi 1, 2, 3 e 4; 7; 8; 9; 12, comma 2 e 5; 13; 14 della legge 25 gennaio 1994, n. 86; le relative violazioni sono sanzionate ai sensi dell’articolo 190;
m) gli articoli 2, comma 4; 6, commi 3 e 4; 7; 8; 10, 13; 14; 15; 18, commi 1 e 3; 20, comma 1, lett. e); 21, commi 2 e 3; 22, comma 2; 23, commi 5 e 6; 24; 25; 35, commi 2 e 3; 66, comma 1, lettere b), c) ed e), del decreto legislativo 23 luglio 1996, n. 415; le relative violazioni sono punite ai sensi dell’articolo 169 o sanzionate ai sensi degli articoli 189 e 190.
3. Fino all’emanazione dei regolamenti previsti dall’articolo 80, commi 4, 5 e 6, e comunque fino al completamento della vendita prevista dall’articolo 204, comma 1, si applicano gli articoli 1, 10, 11, 12, 13 e 14 della legge 19 giugno 1986, n. 289.
4. E’ abrogata ogni altra disposizione incompatibile con il presente decreto. Il rinvio alle disposizioni abrogate fatto da leggi, da regolamenti o da altre norme si intende riferito alle corrispondenti disposizioni del presente decreto e dei provvedimenti ivi previsti.
5. Le disposizioni emanate ai sensi delle norme abrogate o sostituite continuano a essere applicate, in quanto compatibili, fino alla data di entrata in vigore dei provvedimenti emanati ai sensi del presente decreto legislativo nelle corrispondenti materie. In caso di violazione, si applicano, con la procedura prevista dall’articolo 195, gli articoli 190, 191, 192 e 193, in relazione alle materie rispettivamente disciplinate.
Art. 215 – Disposizioni di attuazione
1. In sede di prima applicazione i regolamenti e i provvedimenti di carattere generale da emanarsi ai sensi del presente decreto sono adottati entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del medesimo.
Art. 216 – Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il 1° luglio 1998.
ALLEGATO
SEZIONE A – Servizi 1. Ricezione e trasmissione, per conto degli investitori, di ordini in relazione a uno o piu’ strumenti indicati nella sezione B. 2. Esecuzione di tali ordini per conto terzi. 3. Negoziazione per conto proprio di tutti gli strumenti indicati nella sezione B. 4. Gestione, su base discrezionale e individualizzata, di portafogli di investimento nell’ambito di un mandato conferito dagli investitori, qualora tali portafogli includano uno o piu’ strumenti contemplati nella sezione B.
5. Assunzione a fermo per tutte o per alcune emissioni degli strumenti indicati nella sezione B e collocamento di tali emissioni.
SEZIONE B – Strumenti 1. Valori mobiliari. 2. Quote di un organismo di investimento collettivo. 3. Strumenti del mercato monetario. 4. Contratti a termine fermo (futures) su strumenti finanziari, compresi gli strumenti equivalenti che si regolano in contanti. 5. Contratti a termine su tassi di interesse (FRA). 6. Contratti SWAPS su tassi di interesse, su valute o contratti di scambio connessi a indici azionari (“equity swaps”).
7. Opzioni per acquistare o vendere qualsiasi strumento contemplato da questa sezione dell’Allegato, compresi gli strumenti equivalenti che si regolano in contanti. Sono comprese in particolare in questa categoria le opzioni su valute e sui tassi di interesse.
SEZIONE C – Servizi accessori 1. Custodia e amministrazione in relazione a uno o piu’ degli strumenti indicati nella sezione B. 2. Affitto di cassette di sicurezza. 3. Concessione di crediti o prestiti agli investitori per consentire loro di effettuare una transazione relativa a uno o piu’ strumenti indicati nella sezione B, transazione in cui interviene l’impresa che concede il credito o il prestito. 4. Consulenza alle imprese in materia di struttura finanziaria, di strategia industriale e di questioni connesse, nonche’ consulenza e servizi concernenti le concentrazioni e l’acquisto di imprese. 5. Servizi connessi all’assunzione a fermo. 6. Consulenza in materia di investimenti in merito a uno o piu’ degli strumenti elencati nella sezione B.
7. Servizio di cambio allorquando detto servizio e’ legato alla fornitura di servizi di investimento.
Testo Unico Disposizioni in materia di intermediazione finanziaria
Parte V
Normativa credito