Pubblicato in Gazzetta Ufficiale N. 207 del 4 Settembre 2010 il Decreto Legislativo 141 del 13 agosto 2010 – Attuazione della direttiva 2008/48/CE relativa ai contratti di credito ai consumatori, nonché modifiche del titolo VI del testo unico bancario (decreto legislativo n. 385 del 1993) in merito alla disciplina dei soggetti operanti nel settore finanziario, degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi. (10G0170).
Le nuove regole riguardano i contratti di credito al consumo, ovvero i finanziamenti di importo superiore a 200 euro e inferiori a 75.000 euro, i finanziamenti nei quali e’ escluso il pagamento di interessi o di altri oneri, i finanziamenti a fronte dei quali il consumatore e’ tenuto a corrispondere esclusivamente commissioni per un importo non significativo, qualora il rimborso del credito debba avvenire entro tre mesi dall’utilizzo delle somme, i finanziamenti destinati all’acquisto o alla conservazione di un diritto di proprietà su un terreno o su un immobile edificato o progettato, i finanziamenti garantiti da ipoteca su beni immobili aventi una durata superiore a cinque anni, i finanziamenti, concessi da banche o da imprese di investimento, finalizzati a effettuare un’operazione avente a oggetto strumenti finanziari purché il finanziatore partecipi all’operazione, i finanziamenti concessi in base a un accordo raggiunto dinanzi all’autorità giudiziaria o a un’altra autorità prevista dalla legge; le dilazioni del pagamento di un debito preesistente concesse gratuitamente dal finanziatore, i finanziamenti garantiti da pegno su un bene mobile, se il consumatore non e’ obbligato per un ammontare eccedente il valore del bene, i contratti di locazione, a condizione che in essi sia prevista l’espressa clausola che in nessun momento la proprietà della cosa locata possa trasferirsi, con o senza corrispettivo, al locatario, iniziative di microcredito e altri contratti di credito con finalità di interesse generale, che non prevedono il pagamento di interessi o prevedono tassi inferiori a quelli prevalenti sul mercato oppure ad altre condizioni più favorevoli per il consumatore rispetto a quelle prevalenti sul mercato.
Il DL prevede inoltre modifiche alla applicabilità delle regole per quanto riguarda le aperture di credito regolate in conto corrente, qualora il rimborso delle somme prelevate debba avvenire su richiesta della banca ovvero entro tre mesi dal prelievo, i contratti di locazione finanziaria (leasing) che non comportano l’obbligo di acquisto della cosa locata da parte del consumatore, le dilazioni del pagamento e alle altre modalità agevolate di rimborso di un debito preesistente, concordate tra le parti a seguito di un inadempimento del consumatore; inoltre è previsto che i venditori di beni e servizi possano concludere contratti di credito nella sola forma della dilazione del prezzo con esclusione del pagamento degli interessi e di altri oneri.Le nuove regole riguardano pubblicità, obblighi precontrattuali, verifica del merito creditizio, banche dati del credito, contratti e comunicazioni, diritto di recesso del consumatore, contratti a tempo indeterminato, inadempimento del fornitore, rimborso anticipato, cessione dei crediti, sconfinamento, intermediari del credito e riservatezza delle informazioni.
Le principali novità riguardano il diritto di recesso e la pubblicazione delle offerte di finanziamento.
Riguardo al diritto di recesso per mero ripensamento in caso di acquisto di un bene o servizio tramite finanziamento potrà essere esercitato senza oneri entro 14 giorni dalla stipula del contratto d’acquisto. Inoltre, in caso di vizi del prodotto/servizio in caso di annullamento del contratto d’acquisto, si annulla anche quello di finanziamento, con diritto del consumatore al rimborso delle rate pagate.
Riguardo alla pubblicizzazione delle offerte di finanziamento, sorge l’obbligo di indicare oltre al tasso di interesse e il Taeg (tasso effettivo globale), anche le spese, l’importo delle rate ed il montante.