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Estinzione anticipata mutuo

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Fino all’entrata in vigore del decreto legge n.7/07 e della legge di conversione n. 40/07 i contratti di mutuo prevedevano penali per l’estinzione anticipata del mutuo.

Infatti, nel caso in cui il mutuatario avesse voluto estinguere anticipatamente il contratto rimborsando la quota capitale residua la banca avrebbe avuto diritto ad incassare una penale per il mancato guadagno dovuto alla fine anticipata del contratto.

Le penali previste erano spesso di importo considerevole, leggermente più contenute per i contratti di mutuo a tasso variabile, più forti e spesso indicate in maniera poco chiara per i contratti a tasso fisso.

La nuova normativa ha vietato l’applicazione di penali per l’estinzione anticipata dei mutui stipulati a partire dal 2 febbraio 2007 concessi da banche, istituti finanziari, ed enti di previdenza obbligatoria (INAIL, INPS, ecc..) per acquistare o ristrutturare unità immobiliari adibite ad abitazione ovvero allo svolgimento della propria attività economica e professionale da parte di persone fisiche (decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7) e per tutti gli altri mutui siglati dopo il 3 aprile 2007 (Legge n. 40 del 2 aprile 2007).

Per i mutui contratti prima di queste date è stato siglato un accordo tra ABI e associazioni dei consumatori tramite il quale è stato definito l’importo massimo delle penali che variano in base alla tipologia del tasso di interesse (mutuo a tasso variabile, fisso o misto), in base all’anno in cui è stato sottoscritto il mutuo, all’anzianità del mutuo (a seconda che il mutuo sia nella prima o nella seconda metà del periodo di ammortamento, nel terzultimo anno o negli ultimi 2 anni).