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La Rinegoziazione del Mutuo

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Parliamo adesso di rinegoziazione del Mutuo, ovvero della possibilità di modificare le condizioni relative al nostro mutuo mantenendo il soggetto erogante.
La rinegoziazione è un istituto di nuova affermazione nel panorama giuridico europeo, ma è comunque legato a un nuovo accordo di entrambe le parti (banca-cliente), e difficilmente può essere oggetto di una pretesa unilaterale da parte del mutuatario. La rinegoziazione può essere relativa solo il tasso o alla durata e perfezionarsi con un semplice accordo scritto tra le parti; in ogni caso devono essere attentamente valutati i costi bancari, al fine di verificare la reale convenienza dell’operazione. La scelta della rinegoziazione del mutuo avviene poichè il mutuatario ha difficoltà nel ripagare il proprio debito di mutuo e per la banca è quindi maggiormente conveniente cambiare le condizioni contrattuali rispetto alla situazione in cui il cliente diventa insolvente. La rinegoziazione, ovvero la modifica dei termini del contratto di mutuo (durata, tasso di interesse, etc.) è quindi un’ulteriore opportunità offerta al cliente che ha stipulato un mutuo e desidera rivedere i termini del proprio contratto per
ricondurre il rimborso del prestito a condizioni più in linea con la sua pianificazione finanziaria, ad esempio riducendo l’impatto delle rate.
La rinegoziazione non comporta l’estinzione del vecchio contratto di mutuo e l’accensione di uno nuovo, ma la modifica dei dettagli dell’accordo, per esempio in ordine alla durata complessiva del rimborso. Possono rinegoziare il mutuo soltanto i contraenti originari (stesso mutuatario, stessa banca).
Inoltre tale operazione comporta costi minori rispetto all’estinzione anticipata del vecchio mutuo e alla riaccensione di uno nuovo, per cui sarà senz’altro da preferirsi se l’esigenza di modificare il mutuo non riguarda condizioni sostanziali. Inoltre, non richiede la corresponsione della penale di anticipata estinzione del vecchio mutuo, se prevista, e consente di mantenere i preesistenti benefici fiscali.
I mutui che rientrano tra i finanziamenti oggetto della rinegoziazione ex art. 3 del DL 93/2008 sono solo i mutui a tasso variabile, a rata variabile per tutta la durata del mutuo. Il mutuo in oggetto non dovrebbe quindi rientrare nell’ambito di applicazione della legge. Si può ovviamente estendere anche a tali mutui quanto previsto dalla normativa in oggetto e dalla Convenzione, quale condizione più favorevole offerta alla clientela ai sensi del comma 8bis, art. 3 DL n. 93/2008. Va da sé che in tutti i casi in cui siano disposte a favore della clientela condizioni più favorevoli la banca usufruisce delle previsioni normative contemplate nell’art. 3 DL n. 93/2008 e nella predetta Convenzione (ad esempio, estensione al conto di finanziamento accessorio dell’ipoteca iscritta a garanzia del mutuo originario).
Ma quali elementi del mutuo possono essere oggetto di rinegoziazione? – la tipologia di mutuo; ad esempio è possibile passare da un mutuo a tasso variabile ad uno a tasso fisso per garantire la stabilità del valore delle rate al verificarsi di fluttuazioni dei tassi. È ovviamente anche possibile passare da un mutuo a tasso fisso ad un mutuo a tasso variabile; – il livello del tasso di interesse applicato, rivedendo ad esempio la misura dello spread applicato dalla banca in aggiunta al tasso di mercato di riferimento (ad esempio l’Euribor o il tasso IRS);
– la durata del mutuo, passando ad esempio da un mutuo ventennale ad uno trentennale, con il conseguente aumento complessivo degli interessi, ma anche con l’immediata diminuzione dell’importo delle singole rate di rimborso.