Arrivano buone notizie per quanto riguarda i redditi di impresa 2016. Infatti, con la legge di Stabilità 2015 (legge 208/2015, articolo 1, commi 91-94) potrà essere effettuata già in Unico 2016 la maggiorazione del 40% del costo ammortizzabile e della quota capitale dei canoni di leasing per i beni materiali strumentali nuovi acquisiti dal 15 ottobre al 31 dicembre 2015. Unico punto debole è quello di individuare con assoluta precisione il momento di effettuazione degli investimenti.
Chi sono i beneficiari? Il beneficio relativo ai costi ammortizzabili spetta a tutti i soggetti titolari che sono soggetti a reddito d’impresa e ai liberi professionisti. Molto probabilmente altri beneficiari della nuova legge potranno essere le persone fisiche che si avvalgono del regime dei minimi, nonostante il costo sostenuto per acquisire i beni concorra per l’intero ammontare alla formazione del reddito nel periodo d’imposta in cui avviene il pagamento.
Gli esclusi. Purtroppo per loro sono stati esclusi dall’agevolazione tutti quei contribuenti che si avvalgono del regime forfettario.
Come si individuano i beni soggetti ad agevolazione? I beni che possono essere agevolati sono stati descritti dall’agenzia delle Entrate a proposito del credito d’imposta previsto dall’articolo 18 del Dl 91/2014. Tuttavia va tenuto presente che sono agevolate tutte le categorie di beni, esclusi quelli presenti in questa lista:
i fabbricati e le costruzioni;
i beni per i quali sono stabiliti, nel Dm 31 dicembre 1988, coefficienti di ammortamento inferiori al 6,5%;
quelli indicati nell’allegato 3 della legge (condutture, materiale rotabile, aerei).
Tutti gli investimenti che potranno essere effettuati dovranno ricorrere alle seguenti modalità:
acquisto in proprietà
alla costruzione in economia
stipula di un contratto di appalto
stipula di un contratto di leasing.
Qual’è il periodo entro il quale effettuare l’investimento?
Le agevolazioni saranno valide per tutti gli investimenti effettuati nel periodo che va dal 15 ottobre 2015 al 31 dicembre 2016 e per tale motivo (sopratutto fiscale) bisognerà fare bene attenzione per verificare che gli investimenti siano stati effettuati nel 2015 o nel 2016.
L’agenzia delle Entrate ha precisato, nella circolare 5/E del 2015, che gli oneri relativi alle prestazioni di servizi direttamente legate alla realizzazione dell’investimento, non compresi nel costo di acquisto del bene, si considerano sostenuti alla data in cui esse sono ultimate.
In caso di realizzazione dei beni mediante appalto a terzi nel periodo agevolato deve avvenire l’accettazione dell’opera o quella definitiva di uno o più stati di avanzamento lavori.
Questo il testo dei comma 91-92 dell’articolo 208 2015:
Ai fini delle imposte sui redditi, per i soggetti titolari di reddito d’impresa e per gli esercenti arti e professioni che effettuano investimenti in beni materiali strumentali nuovi dal 15 ottobre 2015 al 31 dicembre 2016, con esclusivo riferimento alla determinazione delle quote di ammortamento e dei canoni di locazione finanziaria, il costo di acquisizione e’ maggiorato del 40 per cento.
Fermo restando quanto disposto al comma 91 e solo per gli investimenti effettuati nello stesso periodo ivi previsto, sono altresi’ maggiorati del 40 per cento i limiti rilevanti per la deduzione delle quote di ammortamento e dei canoni di locazione finanziaria dei beni di cui all’articolo 164, comma 1, lettera b), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto delPresidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
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Redditi di impresa al 140 percento
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