Poiché il mutuo è una operazione di finanziamento a lungo può succedere che durante la sua vita si verifichino delle situazioni che fanno sorgere la convenienza a rivedere alcune condizioni del mutuo e quindi a rinegoziarle o ricontrattarle insieme alla banca.
La rinegoziazione è una operazione richiesta del mutuatario alla banca e prevede l’accordo di entrambe le parti: né la banca, né il cliente possono esigere una modifica unilaterale delle condizioni.
Possono essere rinegoziate le clausole principali del contratto ovvero la tipologia di mutuo (è possibile passare da un mutuo a tasso variabile ad uno a tasso fisso e viceversa), il tasso di interesse e la durata.
E’ possibile rinegoziare il mutuo attraverso una scrittura privata anche non autenticata, riducendo fortemente le spese necessarie. Sarà sufficiente un accordo scritto fra banca e mutuatario.
Una convenzione firmata il 19 giugno 2008 fra Ministero dell’Economia e delle Finanze e l’Associazione Bancaria Italiana ha reso possibile la rinegoziazione dei mutui a tasso variabile dando la possibilità di trasformali in mutui a rata fissa (ridotti in base alla media dei tassi del 2006) e durata variabile. Questo tipo di rinegoziazione garantisce al cliente che se i tassi di mercato salgono la rata non aumenta ma si determina solo un allungamento della scadenza del finanziamento, con rate costanti pari al valore determinato nella rinegoziazione; se invece i tassi scendono si riduce il maggior periodo di rimborso o, addirittura, si riduce l’importo della rata.
La rinegoziazione non comporta il venir meno dei benefici fiscali acquisiti in precedenza, come per esempio quelli relativi all’acquisto, costruzione, ristrutturazione dell’abitazione principale.