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Sconto di effetti

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L’operazione di sconto di effetti garantisce alle imprese la possibilità di smobilizzare i crediti: la banca anticipa al cliente l’importo di un credito verso terzi che viene ceduto alla banca con la formula pro solvendo ovvero  il creditore che trasferisce il credito è responsabile della solvibilità del debitore ceduto; questo significa che nel caso in cui il debitore non paghi il debito alla banca, diventata creditrice a seguito della cessione, questa può richiedere il pagamento al creditore che gli ha trasferito il credito.

A fronte della cessione del credito la banca anticipa al cliente  una somma pari al valore facciale degli effetti  detratto lo “sconto”, cioè un importo, calcolato appunto con la formula dello sconto, che tiene conto del valore del capitale, del tasso e del tempo intercorrente tra la data dell’operazione e la scadenza.

Oggetto dello sconto possono essere crediti cartolari (cambiali, tratte documentate, ecc.), fatture commerciali, crediti non cartolari (semestralità e annualità dovute dallo Stato o da enti pubblici territoriali) oppure crediti incorporati in titoli di natura non cambiari.

Lo sconto di effetti prevede un particolare affidamento preventivamente concordato con la banca, entro il limite del quale sarà possibile presentare gli effetti allo sconto, anche con scadenze differite.
Il pagamento degli effetti alle varie scadenze va a deconto della linea di credito concessa dalla banca e consente al cliente di effettuare ulteriori operazioi di sconto, sempre entro i limiti del fido accordato.

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