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Testo Unico Bancario – Titolo II – Banche

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Indice

Capo I – Nozione di attività bancaria e di raccolta del risparmio

Art. 10 – Attività bancaria

1. La raccolta di risparmio tra il pubblico e l’esercizio del credito costituiscono l’attività bancaria. Essa ha carattere d’impresa.

2. L’esercizio dell’attività bancaria è riservato alle banche.

3. Le banche esercitano, oltre all’attività bancaria, ogni altra attività finanziaria, secondo la disciplina propria di ciascuna, nonché attività connesse o strumentali. Sono salve le riserve di attività previste dalla legge.

Art. 11 – Raccolta del risparmio

1. Ai fini del presente decreto legislativo è raccolta del risparmio l’acquisizione di fondi con obbligo di rimborso, sia sotto forma di depositi sia sotto altra forma.

2. La raccolta del risparmio tra il pubblico è vietata ai soggetti diversi dalle banche.

3. Il CICR stabilisce limiti e criteri, anche con riguardo all’attività e alla forma giuridica dei soggetti, in base ai quali non costituisce raccolta del risparmio tra il pubblico quella effettuata:

a) presso soci e dipendenti;

b) presso società controllanti, controllate o collegate ai sensi dell’articolo 2359 del codice civile e presso controllate da una stessa controllante.

4. Il divieto del comma 2 non si applica:

a) agli Stati comunitari, agli organismi internazionali ai quali aderiscono uno o più Stati comunitari, agli enti pubblici territoriali ai quali la raccolta del risparmio è consentita in base agli ordinamenti nazionali degli Stati comunitari;

b) agli Stati extracomunitari e ai soggetti esteri abilitati da speciali disposizioni del diritto italiano;

c) alle società per azioni e in accomandita per azioni per la raccolta effettuata, nei limiti previsti dal codice civile, mediante l’emissione di obbligazioni;

c-bis) alle società cooperative per la raccolta effettuata mediante l’emissione di obbligazioni(*);

d) alle società e agli enti con titoli negoziati in un mercato regolamentato per la raccolta effettuata mediante titoli anche obbligazionari(**) ;

d-bis) agli enti sottoposti a forme di vigilanza prudenziale individuati dal CICR(**);

e) alle imprese per la raccolta effettuata tramite banche ed enti sottoposti a forme di vigilanza prudenziale che esercitano attività assicurativa o finanziaria(**);

f) agli enti sottoposti a forme di vigilanza prudenziale che svolgono attività assicurativa o finanziaria, per la raccolta a essi specificamente consentita da disposizioni di legge;

g) alle società per la cartolarizzazione dei crediti previste dalla legge 30 aprile 1999, n. 130, per la raccolta effettuata ai sensi della medesima legge(*).

4-bis. Il CICR stabilisce limiti e criteri per la raccolta effettuata dai soggetti indicati nelle lettere c-bis) ,d), d-bis) ed e) del comma 4, avendo riguardo anche all’attività dell’emittente a fini di tutela della riserva dell’attività bancaria stabilita dall’articolo 10. Per la raccolta effettuata dai soggetti indicati nelle lettere d) e d-bis), le disposizioni del CICR possono derogare ai limiti previsti dal primo comma dell’articolo 2410 del codice civile. Il CICR, su proposta formulata dalla Banca d’Italia sentita la CONSOB, individua le caratteristiche, anche di durata e di taglio, dei titoli mediante i quali la raccolta può essere effettuata(***).

5. Nei casi previsti dal comma 4, lettere c), c-bis), d), d-bis), e) e f) sono comunque precluse la raccolta di fondi a vista e ogni forma di raccolta collegata all’emissione o alla gestione di mezzi di pagamento a spendibilità generalizzata(****).

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(*) Lettera così aggiunta dall’art. 2 del D. Lgs. 342/99.

(**) Lettera così sostituita dall’art. 64, D.Lgs. 23.7.1996, n. 415.

(***)Comma così modificato dall’art. 2 del D. Lgs. 342/99.

(****) Comma così modificato dall’art. 2 del D. Lgs. 342/99. La versione originaria del presente comma era stata sotituita dall’art. 64 del D.Lgs. 415/96.

Art. 12 – Obbligazioni e titoli di deposito emessi dalle banche

1. Le banche, in qualunque forma costituite, possono emettere obbligazioni, anche convertibili, nominative o al portatore.

2. Sono ammesse di diritto alle quotazioni di borsa le obbligazioni emesse dalle banche con azioni quotate in borsa. La disposizione si applica anche alle obbligazioni convertibili in titoli di altre società quando questi ultimi sono quotati(*).

3. L’emissione delle obbligazioni non convertibili o convertibili in titoli di altre società è deliberata dall’organo amministrativo; non si applicano gli articoli 2410, 2411, 2412, 2413, primo comma, n. 3, 2414, 2415, 2416, 2417, 2418 e 2419 del codice civile.

4. Alle obbligazioni convertibili in azioni proprie si applicano le norme del codice civile, eccetto l’articolo 2410(**).

5. L’emissione delle obbligazioni non convertibili o convertibili in titoli di altre società è disciplinata dalla Banca d’Italia, in conformità delle deliberazioni del CICR.

6. Le banche possono emettere titoli di deposito nominativi o al portatore. La Banca d’Italia, in conformità delle deliberazioni del CICR, può disciplinarne le modalità di emissione.

7. La Banca d’Italia disciplina le emissioni da parte delle banche di prestiti subordinati, irredimibili ovvero rimborsabili previa autorizzazione della medesima Banca d’Italia. Tali emissioni possono avvenire anche sotto forma di obbligazioni o di titoli di deposito.

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(*) L’art. 64, D.Lgs. n. 415 ha abrogato il comma 2, disponendo che esso continua ad applicarsi fino alla data indicata nell’autorizzazione all’esercizio del mercato regolamento previsto dall’art. 56 del medesimo decreto nel quale sono negoziate le obbligazioni bancarie.

(**) Comma così sostituito dall’art. 64, D.Lgs. n. 415/96.

Capo II – Autorizzazione all’attività bancaria, succursali e libera prestazione di servizi

Art. 13 – Albo

1. La Banca d’Italia iscrive in un apposito albo le banche autorizzate in Italia e le succursali delle banche comunitarie stabilite nel territorio della Repubblica.

2. Le banche indicano negli atti e nella corrispondenza l’iscrizione nell’albo.

Art. 14 – Autorizzazione all’attività bancaria

1. La Banca d’Italia autorizza l’attività bancaria quando ricorrano le seguenti condizioni:

a) sia adottata la forma di società per azioni o di società cooperativa per azioni a responsabilità limitata;

a-bis) la sede legale e la direzione generale siano situate nel territorio della Repubblica;(*)

b) il capitale versato sia di ammontare non inferiore a quello determinato dalla Banca d’Italia;

c) venga presentato un programma concernente l’attività iniziale, unitamente all’atto costitutivo e allo statuto;

d) i partecipanti al capitale abbiano i requisiti di onorabilità stabiliti dall’articolo 25 e sussistano i presupposti per il rilascio dell’autorizzazione prevista dall’articolo 19;

e) i soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo abbiano i requisiti di professionalità e di onorabilità indicati nell’articolo 26.

f) non sussistano, tra la banca o i soggetti del gruppo di appartenenza e altri soggetti, stretti legami che ostacolino l’effettivo esercizio delle funzioni di vigilanza.(*)

2. La Banca d’Italia nega l’autorizzazione quando dalla verifica delle condizioni indicate nel comma 1 non risulti garantita la sana e prudente gestione.

2-bis. La Banca d’Italia disciplina la procedura di autorizzazione e le ipotesi di decadenza dalla stessa quando la banca autorizzata non abbia iniziato l’esercizio dell’attività(**).

3. Non si può dare corso al procedimento per l’iscrizione nel registro delle imprese se non consti l’autorizzazione del comma 1.

4. Lo stabilimento in Italia della prima succursale di una banca extracomunitaria è autorizzato con decreto del Ministro del tesoro, d’intesa con il Ministro degli affari esteri, sentita la Banca d’Italia. L’autorizzazione è comunque subordinata al rispetto di condizioni corrispondenti a quelle del comma 1, lettere b), c) ed e). L’autorizzazione è rilasciata tenendo anche conto della condizione di reciprocità.

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(*) Lettera così aggiunta dall’art. 3 del D.Lgs. 4 agosto 1999, n. 333.

(**) Comma aggiunto dall’art. 3 del D. Lgs. 342/99.

Art. 15 – Succursali

1. Le banche italiane possono stabilire succursali nel territorio della Repubblica e degli altri Stati comunitari. La Banca d’Italia può vietare lo stabilimento di una nuova succursale per motivi attinenti all’adeguatezza delle strutture organizzative o della situazione finanziaria, economica e patrimoniale della banca.

2. Le banche italiane possono stabilire succursali in uno Stato extracomunitario previa autorizzazione della Banca d’Italia.

3. Le banche comunitarie possono stabilire succursali nel territorio della Repubblica. Il primo insediamento è preceduto da una comunicazione alla Banca d’Italia da parte dell’autorità competente dello Stato di appartenenza; la succursale inizia l’attività decorsi due mesi dalla comunicazione. La Banca d’Italia e la CONSOB, nell’ambito delle rispettive competenze, indicano, se del caso, all’autorità competente dello Stato comunitario e alla banca le condizioni alle quali, per motivi di interesse generale, è subordinato l’esercizio dell’attività della succursale.

4. Le banche extracomunitarie già operanti nel territorio della Repubblica con una succursale possono stabilire altre succursali previa autorizzazione della Banca d’Italia.

5. La Banca d’Italia, nei casi in cui sia previsto l’esercizio di attività di intermediazione mobiliare, dà notizia alla CONSOB delle comunicazioni ricevute ai sensi del comma 3 e dell’apertura di succursali all’estero da parte di banche italiane.

Art. 16 – Libera prestazione di servizi

1. Le banche italiane possono esercitare le attività ammesse al mutuo riconoscimento in uno Stato comunitario senza stabilirvi succursali, nel rispetto delle procedure fissate dalla Banca d’Italia.

2. Le banche italiane possono operare in uno Stato extracomunitario senza stabilirvi succursali previa autorizzazione della Banca d’Italia.

3. Le banche comunitarie possono esercitare le attività previste dal comma 1 nel territorio della Repubblica senza stabilirvi succursali dopo che la Banca d’Italia sia stata informata dall’autorità competente dello Stato di appartenenza.

4. Le banche extracomunitarie possono operare in Italia senza stabilirvi succursali previa autorizzazione della Banca d’Italia, rilasciata sentita la CONSOB per quanto riguarda le attività di intermediazione mobiliare(*).

5. La Banca d’Italia, nei casi in cui sia previsto l’esercizio di attività di intermediazione mobiliare, dà notizia alla CONSOB delle comunicazioni ricevute ai sensi del comma 3 e della prestazione all’estero di servizi da parte di banche italiane.

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(*) Comma così modificato dall’art. 64, D.Lgs. n. 415/96.

Art. 17 – Attività non ammesse al mutuo riconoscimento

1. La Banca d’Italia, in conformità delle deliberazioni del CICR, disciplina l’esercizio di attività non ammesse al mutuo riconoscimento comunque effettuato da parte di banche comunitarie nel territorio della Repubblica.

Art. 18 – Società finanziarie ammesse al mutuo riconoscimento

1. Le disposizioni dell’articolo 15, comma 1, e dell’articolo 16, comma 1, si applicano anche alle società finanziarie con sede legale in Italia sottoposte a forme di vigilanza prudenziale, quando la partecipazione di controllo è detenuta da una o più banche italiane e ricorrono le condizioni stabilite dalla Banca d’Italia.

2. Le disposizioni dell’articolo 15, comma 3, e dell’articolo 16, comma 3, si applicano, in armonia con la normativa comunitaria, anche alle società finanziarie aventi sede legale in uno Stato comunitario quando la partecipazione di controllo è detenuta da una o più banche aventi sede legale nel medesimo Stato.

3. La Banca d’Italia, nei casi in cui sia previsto l’esercizio di attività di intermediazione mobiliare, comunica alla CONSOB le società finanziarie ammesse al mutuo riconoscimento ai sensi dei commi 1 e 2.

4. Alle società finanziarie ammesse al mutuo riconoscimento ai sensi dei commi 1 e 2 si applicano le disposizioni previste dall’articolo 54, commi 1, 2 e 3.

5. Alle società finanziarie ammesse al mutuo riconoscimento ai sensi del comma 2 si applicano altresì le disposizioni previste dall’articolo 79.

Capo III – Partecipazioni al capitale delle banche

Art. 19 – Autorizzazioni

1. La Banca d’Italia autorizza preventivamente l’acquisizione a qualsiasi titolo di azioni o quote di banche da chiunque effettuata quando comporta, tenuto conto delle azioni o quote già possedute, una partecipazione superiore al 5 per cento del capitale della banca rappresentato da azioni o quote con diritto di voto e, indipendentemente da tale limite, quando la partecipazione comporta il controllo della banca stessa.

2. La Banca d’Italia, inoltre, autorizza preventivamente le variazioni della partecipazione quando comportano partecipazioni al capitale della banca superiori ai limiti percentuali stabiliti dalla medesima Banca d’Italia e, indipendentemente da tali limiti, quando le variazioni comportano il controllo della banca stessa.

3. L’autorizzazione prevista dal comma 1 è necessaria anche per l’acquisizione del controllo di una società che detiene una partecipazione superiore al 5 per cento del capitale di una banca rappresentato da azioni o quote con diritto di voto o che, comunque, comporta il controllo della banca stessa.

4. La Banca d’Italia individua i soggetti tenuti a richiedere l’autorizzazione quando il diritto di voto spetta o è attribuito a un soggetto diverso dal socio.

5. La Banca d’Italia rilascia l’autorizzazione quando ricorrano condizioni atte a garantire una gestione sana e prudente della banca; l’autorizzazione può essere sospesa o revocata.

6. I soggetti che, anche attraverso società controllate, svolgono in misura rilevante attività d’impresa in settori non bancari né finanziari non possono essere autorizzati ad acquisire azioni o quote che comportano, unitamente a quelle già possedute, una partecipazione superiore al 15 per cento del capitale di una banca rappresentato da azioni o quote con diritto di voto o, comunque, il controllo della banca stessa.

7. La Banca d’Italia nega o revoca l’autorizzazione in presenza di accordi, in qualsiasi forma conclusi, da cui derivi durevolmente, in capo ai soggetti indicati nel comma 6, una rilevante concentrazione di potere per la nomina o la revoca della maggioranza degli amministratori della banca, tale da pregiudicare la gestione sana e prudente della banca stessa.

8. Se alle operazioni indicate nei commi 1 e 3 partecipano soggetti appartenenti a Stati extracomunitari che non assicurano condizioni di reciprocità, la Banca d’Italia comunica la domanda di autorizzazione al Ministro del tesoro, su proposta del quale il Presidente del Consiglio dei Ministri può vietare l’autorizzazione.

9. La Banca d’Italia, in conformità delle deliberazioni del CICR, emana disposizioni attuative del presente articolo.

Art. 20 – Obblighi di comunicazione

1. Chiunque partecipa al capitale di una banca in misura superiore alla percentuale stabilita dalla Banca d’Italia, ne dà comunicazione alla medesima Banca d’Italia e alla banca. Le variazioni della partecipazione sono comunicate quando superano la misura stabilita dalla Banca d’Italia.

2. Ogni accordo, in qualsiasi forma concluso, compresi quelli aventi forma di associazione, che regola o da cui comunque possa derivare l’esercizio concertato del voto in una banca, anche cooperativa, o in una società che la controlla deve essere comunicato alla Banca d’Italia dai partecipanti ovvero dai legali rappresentanti della banca o della società cui l’accordo si riferisce entro cinque giorni dalla stipulazione ovvero, se non concluso in forma scritta, dal momento di accertamento delle circostanze che ne rivelano l’esistenza. Quando dall’accordo derivi una concertazione del voto tale da pregiudicare la gestione sana e prudente della banca, la Banca d’Italia può sospendere il diritto di voto dei soci partecipanti all’accordo stesso.

3. La Banca d’Italia determina presupposti, modalità e termini delle comunicazioni previste dal comma 1 anche con riguardo alle ipotesi in cui il diritto di voto spetta o è attribuito a soggetto diverso dal socio. La Banca d’Italia determina altresì le modalità delle comunicazioni previste dal comma 2.

4. La Banca d’Italia, al fine di verificare l’osservanza degli obblighi indicati nei commi 1 e 2, può chiedere informazioni ai soggetti comunque interessati.

Art. 21 – Richiesta di informazioni

1. La Banca d’Italia può richiedere alle banche e alle società e agli enti di qualsiasi natura che partecipano al loro capitale l’indicazione nominativa dei soci secondo quanto risulta dal libro dei soci, dalle comunicazioni ricevute o da altri dati a loro disposizione.

2. La Banca d’Italia può altresì richiedere agli amministratori delle società e degli enti che partecipano al capitale delle banche l’indicazione delle società e degli enti controllanti.

3. Le società fiduciarie che abbiano intestato a proprio nome azioni o quote di società appartenenti a terzi comunicano alla Banca d’Italia, se questa lo richieda, le generalità dei fiducianti.

4. Le notizie previste dal presente articolo possono essere richieste anche a società ed enti stranieri.

5. La Banca d’Italia informa la CONSOB delle richieste che interessano società ed enti con titoli negoziati in un mercato regolamentato.

Art. 22 – Partecipazioni indirette

1. Ai fini del presente capo si considerano anche le partecipazioni al capitale delle banche acquisite o comunque possedute per il tramite di società controllate, di società fiduciarie o per interposta persona.

Art. 23 – Nozione di controllo

1. Ai fini del presente capo il controllo sussiste, anche con riferimento a soggetti diversi dalle società, nei casi previsti dall’articolo 2359, commi primo e secondo, del codice civile.

2. Il controllo si considera esistente nella forma dell’influenza dominante, salvo prova contraria, allorché ricorra una delle seguenti situazioni:

1) esistenza di un soggetto che, in base ad accordi con altri soci, ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza degli amministratori ovvero dispone da solo della maggioranza dei voti esercitabili nell’assemblea ordinaria;

2) possesso di una partecipazione idonea a consentire la nomina o la revoca della maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione;

3) sussistenza di rapporti, anche tra soci, di carattere finanziario e organizzativo idonei a conseguire uno dei seguenti effetti:

a) la trasmissione degli utili o delle perdite;

b) il coordinamento della gestione dell’impresa con quella di altre imprese ai fini del perseguimento di uno scopo comune;

c) l’attribuzione di poteri maggiori rispetto a quelli derivanti dalle azioni o dalle quote possedute;

d) l’attribuzione a soggetti diversi da quelli legittimati in base all’assetto proprietario di poteri nella scelta di amministratori e dei dirigenti delle imprese;

4) assoggettamento a direzione comune, in base alla composizione degli organi amministrativi o per altri concordanti elementi.

Art. 24 – Sospensione del diritto di voto, obbligo di alienazione

1. Non può essere esercitato il diritto di voto inerente alle azioni o quote per le quali le autorizzazioni previste dall’articolo 19 non siano state ottenute ovvero siano state sospese o revocate. Il diritto di voto non può essere altresì esercitato per le azioni o quote per le quali siano state omesse le comunicazioni previste dall’articolo 20.

2. In caso di inosservanza del divieto, la deliberazione è impugnabile, a norma dell’articolo 2377 del codice civile, se la maggioranza richiesta non sarebbe stata raggiunta senza i voti inerenti alle predette azioni o quote. L’impugnazione può essere proposta anche dalla Banca d’Italia entro sei mesi dalla data della deliberazione ovvero, se questa è soggetta a iscrizione nel registro delle imprese, entro sei mesi dall’iscrizione. Le azioni o quote per le quali non può essere esercitato il diritto di voto sono computate ai fini della regolare costituzione dell’assemblea.

3. Le azioni o quote possedute da un soggetto indicato nel comma 6 dell’articolo 19 che eccedono il 15 per cento del capitale della banca rappresentato da azioni o quote con diritto di voto o ne comportano il controllo, devono essere alienate entro i termini stabiliti dalla Banca d’Italia. In caso di inosservanza, il tribunale, su richiesta della Banca d’Italia, ordina la vendita delle azioni o delle quote.

Capo IV – Requisiti di professionalità e di onorabilità

Art. 25 – Requisiti di onorabilità dei partecipanti

1. Il Ministro del tesoro, sentita la Banca d’Italia, determina, con regolamento emanato ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, i requisiti di onorabilità dei partecipanti al capitale delle banche(*) .

2. Con il regolamento previsto dal comma 1 il Ministro del tesoro stabilisce la quota del capitale che deve essere posseduta per l’applicazione del medesimo comma 1. A questo fine si considerano anche le azioni o quote possedute per il tramite di società controllate, di società fiduciarie o per interposta persona.

3. In mancanza dei requisiti non può essere esercitato il diritto di voto inerente alle azioni o quote eccedenti il suddetto limite. In caso di inosservanza, la deliberazione è impugnabile a norma dell’articolo 2377 del codice civile se la maggioranza richiesta non sarebbe stata raggiunta senza i voti inerenti alle predette azioni o quote. L’impugnazione può essere proposta anche dalla Banca d’Italia entro sei mesi dalla data della deliberazione ovvero, se questa è soggetta a iscrizione nel registro delle imprese, entro sei mesi dall’iscrizione. Le azioni o quote per le quali non può essere esercitato il diritto di voto sono computate ai fini della regolare costituzione dell’assemblea.

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(*) Vedi il regolamento del Ministro del Tesoro n. 144 del 18.3.1998 (pubblicato in G.U. n. 109 del 13.5.1998)

Art. 26 – Requisiti di professionalità e di onorabilità degli esponenti aziendali

1. I soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso banche devono possedere i requisiti di professionalità e di onorabilità stabiliti con regolamento del Ministro del tesoro adottato, sentita la Banca d’Italia, ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400(*) .

2. Il difetto dei requisiti determina la decadenza dall’ufficio. Essa è dichiarata dal consiglio di amministrazione entro trenta giorni dalla nomina o dalla conoscenza del difetto sopravvenuto. In caso di inerzia la decadenza è pronunciata dalla Banca d’Italia.

3. Il regolamento previsto dal comma 1 stabilisce le cause che comportano la sospensione temporanea dalla carica e la sua durata. La sospensione è dichiarata con le modalità indicate nel comma 2.

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(*) Vedi il regolamento del Ministro del Tesoro n. 161 del 18.3.1998 (pubblicato nella G.U. n. 122 del 28.5.1998).

Art. 27 – Incompatibilità

1. Il CICR può disciplinare l’assunzione di cariche amministrative presso le banche da parte di dipendenti delle amministrazioni dello Stato. Resta ferma l’applicazione dell’articolo 26.

Capo V – Banche cooperative

Art. 28 – Norme applicabili

1. L’esercizio dell’attività bancaria da parte di società cooperative è riservato alle banche popolari e alle banche di credito cooperativo disciplinate dalle sezioni I e II del presente capo.

2. Alle banche popolari e alle banche di credito cooperativo non si applicano i controlli sulle società cooperative attribuiti all’autorità governativa dal codice civile.

Sezione I
Banche popolari

Art. 29 – Norme generali

1. Le banche popolari sono costituite in forma di società cooperativa per azioni a responsabilità limitata.

2. Il valore nominale delle azioni non può essere inferiore a lire cinquemila.

3. La nomina degli amministratori e dei sindaci spetta esclusivamente all’assemblea dei soci.

4. Alle banche popolari non si applicano le disposizioni del decreto legislativo 14 dicembre 1947, n. 1577, e successive modificazioni.

Art. 30 – Soci

1. Ogni socio ha un voto, qualunque sia il numero delle azioni possedute.

2. Nessuno può detenere azioni in misura eccedente lo 0,50 per cento del capitale sociale. La banca, appena rileva il superamento di tale limite, contesta al detentore la violazione del divieto. Le azioni eccedenti devono essere alienate entro un anno dalla contestazione; trascorso tale termine, i relativi diritti patrimoniali maturati fino all’alienazione delle azioni eccedenti vengono acquisiti dalla banca.

3. Il divieto previsto dal comma 2 non si applica agli organismi di investimento collettivo in valori mobiliari, per i quali valgono i limiti previsti dalla disciplina propria di ciascuno di essi.

4. Il numero minimo dei soci non può essere inferiore a duecento. Qualora tale numero diminuisca, la compagine sociale deve essere reintegrata entro un anno; in caso contrario, la banca è posta in liquidazione.

5. Le delibere del consiglio di amministrazione di rigetto delle domande di ammissione a socio debbono essere motivate avuto riguardo all’interesse della società, alle prescrizioni statutarie e allo spirito della forma cooperativa. Il consiglio di amministrazione è tenuto a riesaminare la domanda di ammissione su richiesta del collegio dei probiviri, costituito ai sensi dello statuto e integrato con un rappresentante dell’aspirante socio. L’istanza di revisione deve essere presentata entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione della deliberazione e il collegio dei probiviri si pronuncia entro trenta giorni dalla richiesta (*).

6. Coloro ai quali il consiglio di amministrazione abbia rifiutato l’ammissione a socio possono esercitare i diritti aventi contenuto patrimoniale relativi alle azioni possedute, fermo restando quanto disposto dal comma 2.

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(*) Comma così modificato dall’art. 4 del D. Lgs. 342/99.

Art. 31 – Trasformazioni e fusioni

1. La Banca d’Italia, nell’interesse dei creditori ovvero per esigenze di rafforzamento patrimoniale ovvero a fini di razionalizzazione del sistema, autorizza le trasformazioni di banche popolari in società per azioni ovvero le fusioni alle quali prendono parte banche popolari e da cui risultino società per azioni.

2. Le deliberazioni assembleari sono assunte con le maggioranze previste dagli statuti per le modificazioni statutarie; quando, in relazione all’oggetto delle modificazioni, gli statuti prevedano maggioranze differenziate, si applica quella meno elevata. E’ fatto salvo il diritto di recesso dei soci.

3. Si applicano l’articolo 56, comma 2, e l’articolo 57, commi 2, 3 e 4.

Art. 32 – Utili

1. Le banche popolari devono destinare almeno il dieci per cento degli utili netti annuali a riserva legale.

2. La quota di utili non assegnata a riserva legale, ad altre riserve, ad altre destinazioni previste dallo statuto o non distribuita ai soci, è destinata a beneficenza o assistenza.

Sezione II – Banche di credito cooperativo

Art. 33 – Norme generali

1. Le banche di credito cooperativo sono costituite in forma di società cooperativa per azioni a responsabilità limitata.

2. La denominazione deve contenere l’espressione “credito cooperativo”.

3. La nomina degli amministratori e dei sindaci spetta esclusivamente all’assemblea dei soci.

4. Il valore nominale di ciascuna azione non può essere inferiore a lire cinquantamila né superiore a lire un milione.

Art. 34 – Soci

1. Il numero minimo dei soci delle banche di credito cooperativo non può essere inferiore a duecento. Qualora tale numero diminuisca, la compagine sociale deve essere reintegrata entro un anno; in caso contrario, la banca è posta in liquidazione.

2. Per essere soci di una banca di credito cooperativo è necessario risiedere, aver sede ovvero operare con carattere di continuità nel territorio di competenza della banca stessa.

3. Ogni socio ha un voto, qualunque sia il numero delle azioni possedute.

4. Nessun socio può possedere azioni il cui valore nominale complessivo superi ottanta milioni di lire.

5. ….omissis….(*)

6. Si applica l’articolo 30, comma 5(**)

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(*) Comma abrogato dall’art. 5 del D. Lgs. 342/99.

(**) Comma così sostituito dall’art. 5 del D. Lgs. 342/99.

Art. 35 – Operatività

1. Le banche di credito cooperativo esercitano il credito prevalentemente a favore dei soci. La Banca d’Italia può autorizzare, per periodi determinati, le singole banche di credito cooperativo a una operatività prevalente a favore di soggetti diversi dai soci, unicamente qualora sussistano ragioni di stabilità.

2. Gli statuti contengono le norme relative alle attività, alle operazioni di impiego e di raccolta e alla competenza territoriale, determinate sulla base dei criteri fissati dalla Banca d’Italia.

Art. 36 – Fusioni

1. La Banca d’Italia autorizza, nell’interesse dei creditori e qualora sussistano ragioni di stabilità, fusioni tra banche di credito cooperativo e banche di diversa natura da cui risultino banche popolari o banche costituite in forma di società per azioni.

2. Le deliberazioni assembleari sono assunte con le maggioranze previste dagli statuti per le modificazioni statutarie; quando, in relazione all’oggetto delle modificazioni, gli statuti prevedano maggioranze differenziate, si applica quella meno elevata. E’ fatto salvo il diritto di recesso dei soci.

3. Si applica l’articolo 57, commi 2, 3 e 4.

Art. 37 – Utili

1. Le banche di credito cooperativo devono destinare almeno il settanta per cento degli utili netti annuali a riserva legale.

2. Una quota degli utili netti annuali deve essere corrisposta ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione nella misura e con le modalità previste dalla legge.

3. La quota di utili che non è assegnata ai sensi dei commi precedenti e che non è utilizzata per la rivalutazione delle azioni o assegnata ad altre riserve o distribuita ai soci deve essere destinata a fini di beneficenza o mutualità.

Capo VI – Norme relative a particolari operazioni di credito

Sezione I – Credito fondiario e alle opere pubbliche

Art. 38 – Nozione di credito fondiario

1. Il credito fondiario ha per oggetto la concessione, da parte di banche, di finanziamenti a medio e lungo termine garantiti da ipoteca di primo grado su immobili.

2. La Banca d’Italia, in conformità delle deliberazioni del CICR, determina l’ammontare massimo dei finanziamenti, individuandolo in rapporto al valore dei beni ipotecati o al costo delle opere da eseguire sugli stessi, nonché le ipotesi in cui la presenza di precedenti iscrizioni ipotecarie non impedisce la concessione dei finanziamenti.

Art. 39 – Ipoteche

1. Ai fini dell’iscrizione ipotecaria le banche possono eleggere domicilio presso la propria sede.

2. Quando la stipulazione del contratto e l’erogazione del denaro formino oggetto di atti separati, il conservatore dei registri immobiliari, in base alla quietanza rilasciata dal beneficiario del finanziamento, esegue, a margine dell’iscrizione già presa, l’annotazione dell’avvenuto pagamento e dell’eventuale variazione degli interessi convenuta dalle parti; in tal caso l’