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Testo Unico Bancario – Titolo VII – Altri controlli

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1. La Banca d’Italia può richiedere a chi emette od offre strumenti finanziari segnalazioni periodiche, dati e informazioni a carattere consuntivo riguardanti gli strumenti finanziari emessi od offerti in Italia, ovvero all’estero da soggetti italiani, al fine di acquisire elementi conoscitivi sull’evoluzione dei prodotti e dei mercati finanziari. 2. La Banca d’Italia emana disposizioni attuative del presente articolo.

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(*) Articolo sostituito prima dall’art. 64, comma 21, D.Lgs. 23 luglio 1996, n. 415, e, da ultimo, dall’art. 1, comma 7, D.Lgs. 29 dicembre 2006, n. 303.

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