1. Chiunque svolge l’attività di raccolta del risparmio tra il pubblico in violazione dell’articolo 11 è punito con l’arresto da sei mesi a tre anni e con l’ammenda da lire venticinque milioni a lire cento milioni.
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(*). Intestazione così modificata dall’art. 64, D.Lgs. n. 415/96.
Indice
Art. 131 – Abusiva attività bancaria
1. Chiunque svolge l’attività di raccolta del risparmio tra il pubblico in violazione dell’articolo 11 ed esercita il credito è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni e con la multa da lire quattro milioni a lire venti milioni.
Articolo 131-bis – Abusiva emissione di moneta elettronica (*)
1. Chiunque emette moneta elettronica senza essere iscritto nell’albo previsto dall’articolo 13 o in quello previsto dall’articolo 114-bis, comma 2, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni e con la multa da 2.066 euro a 10.329 euro.
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(*) Articolo inserito dall’art. 55, comma 1, lett. e), L. 1° marzo 2002, n. 39 (Legge comunitaria 2001).
Art. 132(*) – Abusiva attività finanziaria
1. Chiunque svolge, nei confronti del pubblico, una o più delle attività finanziarie previste dall’articolo 106, comma 1, senza essere iscritto nell’elenco previsto dal medesimo articolo è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni e con la multa da lire quattro milioni a lire venti milioni. ….omissis….(**)
2. Chiunque svolge in via prevalente, non nei confronti del pubblico, una o più delle attività finanziarie previste dall’articolo 106, comma 1, senza essere iscritto nell’apposita sezione dell’elenco generale indicata nell’articolo 113 è punito con l’arresto da sei mesi a tre anni.
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(*) Articolo così sostituito dall’art. 64 del D.Lgs. n. 415/96.
(**) Periodo soppresso dall’art. 28 del D. Lgs. 342/99.
Art. 132-bis(*) – Denunzia al pubblico ministero
1. Se vi e’ fondato sospetto che una societa’ svolga attivita’ di raccolta del risparmio, attivita’ bancaria o attivita’ finanziaria in violazione degli articoli 130, 131 e 132, la Banca d’Italia o l’UIC possono denunziare i fatti al pubblico ministero ai fini dell’adozione dei provvedimenti previsti dall’articolo 2409 del codice civile.
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(*) Articolo aggiunto dall’art. 29 del D. Lgs. 342/99.
Art. 133 – Abuso di denominazione bancaria
1. L’uso, nella denominazione o in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, delle parole “banca”, “banco”, “credito”, “risparmio” ovvero di altre parole o locuzioni, anche in lingua straniera, idonee a trarre in inganno sulla legittimazione allo svolgimento dell’attività bancaria è vietato a soggetti diversi dalle banche.
1-bis. L’uso, nella denominazione o in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, dell’espressione «moneta elettronica» ovvero di altre parole o locuzioni, anche in lingua straniera, idonee a trarre in inganno sulla legittimazione allo svolgimento dell’attività di emissione di moneta elettronica è vietato a soggetti diversi dagli istituti di moneta elettronica
e dalle banche (*).
2. La Banca d’Italia determina in via generale le ipotesi in cui, per l’esistenza di controlli amministrativi o in base a elementi di fatto, le parole o le locuzioni indicate nel comma 1 possono essere utilizzate da soggetti diversi dalle banche.
3. Chiunque contravviene al disposto del comma 1 è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire due milioni a lire venti milioni. La stessa sanzione si applica a chi, attraverso informazioni e comunicazioni in qualsiasi forma, induce in altri il falso convincimento di essere sottoposto alla vigilanza della Banca d’Italia ai sensi dell’articolo 107(**)(***).
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(*) Comma inserito dall’art. 55, comma 1, lett. g), n. 2), L. 1° marzo 2002, n. 39 (Legge comunitaria 2001).
(**) Periodo aggiunto dall’art. 64 del D.Lgs. n. 415/96.
(***) Comma così modificato dall’art. 30 del D. Lgs. 342/99.
Capo II – Attività di vigilanza(*)
Art. 134(**) – Abrogato
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(*) Intestazione così modificata dall’art. 64, D.Lgs. n. 415/96.
(**) Articolo abrogato dall’art. 8, D.Lgs. 11 aprile 2002, n. 61. La norma abrogata prevedeva il reato di ostacolo all’attività di vigilanza della Banca d’Italia.
Capo III – Banche e gruppi bancari(*)
Art. 135 – Reati societari
1. Le disposizioni contenute nei capi I, II e V del titolo XI del libro V del codice civile si applicano a chi svolge funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso banche, anche se non costituite in forma societaria.
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(*) Intestazione così modificata dall’art. 64, D.Lgs. n. 415/96
Art. 136 – Obbligazioni degli esponenti bancari
1. Chi svolge funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso una banca non può contrarre obbligazioni di qualsiasi natura o compiere atti di compravendita, direttamente o indirettamente, con la banca che amministra, dirige o controlla, se non previa deliberazione dell’organo di amministrazione presa all’unanimità e col voto favorevole di tutti i componenti dell’organo di controllo, fermi restando gli obblighi di astensione previsti dalla legge.
2. Le medesime disposizioni si applicano anche a chi svolge funzioni di amministrazione, direzione e controllo, presso una banca o società facenti parte di un gruppo bancario, per le obbligazioni e per gli atti indicati nel comma 1 posti in essere con la società medesima o per le operazioni di finanziamento poste in essere con altra società o con altra banca del gruppo. In tali casi l’obbligazione o l’atto sono deliberati, con le modalità previste dal comma 1, dagli organi della società o banca contraente e con l’assenso della capogruppo.
2-bis. Per l’applicazione dei commi 1 e 2 rilevano anche le obbligazioni intercorrenti con società controllate dai soggetti di cui ai medesimi commi o presso le quali gli stessi soggetti svolgono funzioni di amministrazione, direzione o controllo, nonché con le società da queste controllate o che le controllano. Il presente comma non si applica alle obbligazioni contratte tra società appartenenti al medesimo gruppo bancario ovvero tra banche per le operazioni sul mercato interbancario (*).
3. L’inosservanza delle disposizioni dei commi 1 e 2 e 2-bis è punita con la reclusione da uno a tre anni e con la multa da 206 a 2.066 euro (**).
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(*) Comma inserito dall’art. 8, comma 2, lett. a), L. 28 dicembre 2005, n. 262, e successivamente modificato dall’art. 1, comma 8, lett. b), D.Lgs. 29 dicembre 2006, n. 303.
(**) Comma così sostituito dall’art. 9.44, comma 1, lett. b), D.Lgs. 17 gennaio 2003, n. 6, inserito dall’art. 2, comma 1, D.Lgs. 6 febbraio 2004, n. 37.
Art. 137 – Mendacio e falso interno bancario
1. Abrogato (*)
1-bis. Salvo che il fatto costituisca reato più grave, chi, al fine di ottenere concessioni di credito per sé o per le aziende che amministra, o di mutare le condizioni alle quali il credito venne prima concesso, fornisce dolosamente ad una banca notizie o dati falsi sulla costituzione o sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria delle aziende comunque interessate alla concessione del credito, è punito con la reclusione fino a un anno
e con la multa fino ad euro 10.000 (**).
2. Salvo che il fatto costituisca reato più grave, chi svolge funzioni di amministrazione o di direzione presso una banca nonché i dipendenti di banche che, al fine di concedere o far concedere credito ovvero di mutare le condizioni alle quali il credito venne prima concesso ovvero di evitare la revoca del credito concesso, consapevolmente omettono di segnalare dati o notizie di cui sono a conoscenza o utilizzano nella fase istruttoria notizie o dati falsi sulla costituzione o sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria del richiedente il fido, sono puniti con l’arresto da sei mesi a tre anni e con l’ammenda fino a lire venti milioni (euro 10.329).
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(*) Comma abrogato dall’art. 8, D.Lgs. 11 aprile 2002, n. 61. La disposizione abrogata prevedeva il reato di mendacio bancario, che è stato ripristinato dall’art. 33, L. 28 dicembre 2005, n. 262.
(**) Comma inserito dall’art. 33, L. 28 dicembre 2005, n. 262. Cfr. nota al comma 1
Art. 138 (*) – Abrogato.
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(*) Cfr. l’art. 39, comma 1, L. 28 dicembre 2005, n. 262, citato in nota al presente Titolo, che dispone il raddoppio delle sanzioni penali previste dal testo unico entro i limiti posti per ciascun tipo di pena dal libro I, titolo II, capo II, del codice penale.
Capo IV – Partecipazione al capitale(*)
Art. 139(**) – Partecipazione al capitale di banche e di società finanziarie capogruppo
1. L’omissione delle domande di autorizzazione previste dall’articolo 19, la violazione degli obblighi di comunicazione previsti dall’articolo 20, comma 2, nonché la violazione delle disposizioni dell’articolo 24, commi 1, primo periodo, e 3, sono punite con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire dieci milioni a lire cento milioni.
2. Salvo che il fatto costituisca reato più grave, chiunque nelle domande di autorizzazione previste dall’articolo 19 o nelle comunicazioni previste dall’articolo 20, comma 2, fornisce false indicazioni è punito con l’arresto fino a tre anni.
3. La sanzione amministrativa pecuniaria prevista dal comma 1 e la pena prevista dal comma 2 si applicano per le medesime violazioni in materia di partecipazioni al capitale delle società finanziarie capogruppo.
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(*). Intestazione così modificata dall’art. 64, D.Lgs. n. 415/96
(**). Articolo così sostituito dall’art. 64, D.Lgs. n. 415/96.
Art. 140(*) – Comunicazioni relative alle partecipazioni al capitale di banche, di società appartenenti a un gruppo bancario e di intermediari finanziari
1. L’omissione delle comunicazioni previste dagli articoli 20, commi 1, 3, primo periodo, e 4, 21, commi 1, 2, 3 e 4, 63 e 110, commi 1, 2 e 3, e’ punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire dieci milioni a lire cento milioni(**).
2. Salvo che il fatto costituisca reato più grave, chiunque nelle comunicazioni indicate nel comma 1 fornisce indicazioni false è punito con l’arresto fino a tre anni.
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(*) Articolo così sostituito dall’art. 64, D.Lgs. n. 415/96.
(**) Comma così sostituito dall’art. 32 del D. Lgs. 342/99.
Capo V – Altre sanzioni(*)
Art. 141(**) – False comunicazioni relative a intermediari finanziari
1. Salvo che il fatto costituisca reato più grave, per le comunicazioni previste dall’articolo 106, commi 6 e 7, contenenti indicazioni false si applica la pena dell’arresto fino a tre anni.
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(*) Intestazione così modificata dall’art. 64, D.Lgs. n. 415/96.
(**) Articolo così sostituito dall’art. 64, D.Lgs. n. 415/96.
Art. 142 – Abrogato (*)
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(*) Articolo abrogato dall’art. 64, comma 30, D.Lgs. 23 luglio 1996, n. 415. La disposizione abrogata prevedeva il reato di omessa dichiarazione di decadenza dall’ufficio o di sospensione dalla carica presso gli intermediari finanziari.
Art. 143(*) – Abrogato
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(*) Articolo sostituito dall’art. 64, comma 31, D.Lgs. 23 luglio 1996, n. 415.
Art. 144 – Altre sanzioni amministrative pecuniarie(*)
1. Nei confronti dei soggetti che svolgono funzioni di amministrazione o di direzione, nonché dei dipendenti è applicabile la sanzione amministrativa pecuniaria da lire un milione a lire cinquanta milioni per l’inosservanza delle norme degli articoli 18, comma 4, 26, commi 2 e 3, 34, comma 2, 35, 49, 51, 53, 54, 55, 64, commi 2 e 4, 66, 67, 68, 106, commi 6 e 7, 107, 109, commi 2 e 3, 145, comma 3, 147 e 161, comma 5, o delle relative disposizioni generali o particolari impartite dalle autorità creditizie(**).
2. Le sanzioni previste nel comma 1 si applicano anche ai soggetti che svolgono funzioni di controllo per la violazione delle norme e delle disposizioni indicate nel medesimo comma o per non aver vigilato affinché le stesse fossero osservate da altri. Per la violazione degli articoli 52, 61, comma 5, e 112 è applicabile la sanzione prevista dal comma 1(**).
3. Nei confronti dei soggetti che svolgono funzioni di amministrazione o di direzione, dei dipendenti, nonché dei soggetti indicati nell’articolo 121, comma 3, è applicabile la sanzione amministrativa pecuniaria da lire due milioni a lire venticinque milioni per l’inosservanza delle norme contenute negli articoli 116 e 123 o delle relative disposizioni generali o particolari impartite dalle autorità creditizie.
4. Nei confronti dei soggetti che svolgono funzioni di amministrazione o di direzione, dei dipendenti, nonché dei soggetti indicati nell’articolo 121, comma 3, è applicabile la sanzione amministrativa pecuniaria fino a lire cento milioni per l’inosservanza delle norme contenute nell’articolo 128, comma 1, ovvero nel caso di ostacolo all’esercizio delle funzioni di controllo previste dal medesimo articolo 128. La stessa sanzione è applicabile nel caso di frazionamento artificioso di un unico contratto di credito al consumo in una pluralità di contratti dei quali almeno uno sia di importo inferiore al limite inferiore previsto dall’articolo 121, comma 4, lettera a).
5. Le sanzioni amministrative pecuniarie previste per i dipendenti dai commi 1, 3 e 4 si applicano anche a coloro che operano sulla base di rapporti che ne determinano l’inserimento nell’organizzazione della banca, anche in forma diversa dal rapporto di lavoro subordinato(***).
6. … omissis …(****)
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(*) Rubrica così sostituita dall’art. 64, D.Lgs. n.415/96.
(**) Comma così modificato dall’art. 64, D.Lgs. n. 415/96.
(***) Comma aggiunto dall’art. 33 del D. Lgs. 342/99. La versione originaria del presente comma era stata abrogata dall’art. 64 del D. Lgs. 415/96
(****) Comma abrogato dall’art. 64 del D.Lgs. n. 415/96.
Capo VI – Disposizioni generali in materia di sanzioni amministrative(*)
Art. 145(**) – Procedura sanzionatoria
1. Per le violazioni previste nel presente titolo cui e’ applicabile una sanzione amministrativa, la Banca d’Italia o l’UIC, nell’ambito delle rispettive competenze, contestati gli addebiti alle persone e alla banca, alla societa’ o all’ente interessati e valutate le deduzioni presentate entro trenta giorni, tenuto conto del complesso delle informazioni raccolte, propongono al Ministro del tesoro l’applicazione delle sanzioni.
2. Abrogato.
3. Il decreto di applicazione delle sanzioni previste dall’articolo 144, commi 3 e 4, e’ pubblicato per estratto, entro il termine di trenta giorni dalla data della notificazione, a cura e spese della banca, della societa’ o dell’ente al quale appartengono i responsabili delle violazioni, su almeno due quotidiani a diffusione nazionale, di cui uno economico. Il decreto di applicazione delle altre sanzioni previste nel presente titolo, emanato su proposta della Banca d’Italia, e’ pubblicato, per estratto, sul bollettino previsto dall’articolo 8.
4. Contro il decreto del Ministro del tesoro e’ ammessa opposizione alla corte di appello di Roma. L’opposizione deve essere notificata all’autorita’ che ha proposto il provvedimento nel termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del decreto impugnato e deve essere depositata presso la cancelleria della corte di appello entro trenta giorni dalla notifica. L’autorita’ che ha proposto il provvedimento trasmette alla corte di appello gli atti ai quali l’opposizione si riferisce, con le sue osservazioni.
5. L’opposizione non sospende l’esecuzione del provvedimento. La corte di appello, se ricorrono gravi motivi, puo’ disporre la sospensione con decreto motivato.
6. La corte di appello, su istanza delle parti, fissa i termini per la presentazione di memorie e documenti, nonche’ per consentire l’audizione anche personale delle parti.
7. La corte di appello decide sull’opposizione in camera di consiglio, sentito il pubblico ministero, con decreto motivato.
8. Copia del decreto e’ trasmessa, a cura della cancelleria della Corte di appello, all’autorita’ che ha proposto il provvedimento, anche ai fini della pubb1icazione, per estratto, nel bollettino previsto dall’articolo 8.
9. Alla riscossione delle sanzioni previste dal presente titolo si provvede mediante ruolo secondo i termini e le modalita’ previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 23 settembre 1973, n. 602, come modificato dal decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46.
10. Le banche, le societa’ o gli enti ai quali appartengono i responsabili delle violazioni rispondono, in solido con questi, del pagamento della sanzione e delle spese di pubblicita’ previste dal primo periodo del comma 3 e sono tenuti a esercitare il regresso verso i responsabili.
11. Alle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente titolo non si applicano le disposizioni contenute nell’articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689.
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(*). Rubrica aggiunta dall’art. 64, D.Lgs. n. 415/96.
(**) Articolo così sostituito dall’art. 34 del D. Lgs. 342/99. La versione originaria del presente comma era stata oggetto di diverse modifiche da parte dell’64 del D.Lgs. n. 415/96.
Testo Unico Bancario Titolo VII Testo Unico Bancario Titolo IX